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Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Avvocati in possesso dei requisiti elencati nel secondo comma dell'art.81 D.P.R. n.115/2002, possono presentare al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di appartenenza la domanda di iscrizione nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.
I requisiti richiesti sono:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
Quanto al requisito delle attitudini ed esperienza professionale specifica è stato osservato che l'avvocato possa rifiutare l'incarico per giustificati motivi senza che ciò comporti una violazione dell'art.11 co.4 CDF a norma del quale "Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio". Infatti si ritiene che non sia configurabile la violazione dell'art.11 comma 4 CDF a carico dell'Avvocato, iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, che 1) rifiuti l'incarico non ritenendosi competente alla trattazione della specifica materia; 2) contattato telefonicamente e via mail da una potenziale cliente per la proposizione di azioni civili genericamente enunciate, non accetti l'incarico a causa della mancata adesione di costei all'invito a recarsi presso lo studio per un colloquio preliminare (Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli, decisione del 21 dicembre 2021).