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Professione psicoterapeuta ed interventi nelle scuole

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 La professione di psicoterapeuta può essere esercitata in Italia esclusivamente da parte di chi dopo la laurea ha acquisito la relativa specializzazione. Su questo punto il Tar ha fatto di recente chiarezza.

Accade difatti, che, il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi e cioè l'ente che riunisce e rappresenta tutti gli ordini territoriali si rivolge ai giudici amministrativi per ottenere l'annullamento della dichiarazione di nullità del decreto del Ministero della Salute con il quale si era disposto che il titolo denominato "Postgraduate Diploma in Cognitive Behavioural Therap" rilasciato dall'Università di Londra veniva riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta.

Difatti, non così per il Consiglio degli psicologi , ragion per cui è dovuto intervenire il Tar del Lazio.

Nella sentenza suddetta il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine per cui, chi fa psicoterapia può esercitare la professione solo se in possesso della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia ed abbia dopo frequentato la specifica scuola di specializzazione della durata di almeno quattro anni. 

 Nel caso in questione il Tar ha ricordato nella sentenza che, il regolamento vigente di settore, non a caso chiarisce che alle scuole di specializzazione inpsicoterapia può accedere solo chi ha conseguito le lauree sopradette.

Pertanto, per la normativa vigente in Italia, nel caso in cui sia richiesta la sussistenza di un diploma il Ministero può rifiutare l'accesso alla professione ed il relativo esercizio.

Inoltre, occorre ricordare alcuni requisiti che riguardano lo svolgimento della professione dello psicologo all'interno delle scuole.

Difatti, da molti anni questa figura viene utilizzata sempre di più, soprattutto nelle scuole secondarie.

Si tratta di sportelli di ascolto quasi sempre gestiti da psicologi; tale intervento così come definito dal protocollo d'intesa stilato tra il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e il Ministero dell'Istruzione prevede tra gli obiettivi e le finalità di intervenire nelle scuole. 

 La selezione degli psicologi si baseranno su criteri di selezione e condizioni di partecipazione:

  • a)tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico documentato e retribuito o ancora una formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate di durata non inferiore a un anno o 500 ore;
  • b)impossibilità per tutta la durata dell'incarico di avere rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del protocollo con il personale scolastico e con studenti e loro familiari, le istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.

Nel caso in cui le scuole non affidino il servizio di consulenza ad uno psicologo con tali requisiti, occorrerebbe specificare che si tratta di un mero percorso di ascolto e presa d'atto dei problemi riferiti e non sarà possibile pertanto fornire consigli o percorsi di recupero psicologico.

 

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