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Doveri dell’avvocato e accertamento dell’identità del cliente.

L'avvocato può incorrere in diversi tipi di responsabilità professionale.

In particolare, egli incorre in responsabilità quando è inadempiente rispetto alla propria obbligazione contrattuale. Ma, il concetto di responsabilità professionale è molto ampio e comprende: la responsabilità civile, la responsabilità penale, la responsabilità disciplinare.

Difatti, l'avvocato può essere inadempiente rispetto alla propria obbligazione contrattuale nei confronti del cliente e cagionare un danno di cui risponde civilmente; risponde penalmente, se ad esempio, intenzionalmente agisce contro l'interesse del proprio assistito, commettendo il reato di patrocinio infedele; ancora, se viola i doveri deontologici è sanzionabile disciplinarmente.

Ci si chiede quali siano le fattispecie più frequenti di responsabilità professionale civile dell'avvocato. 

Esse sono:

  • Violazione dell'obbligo di informazione del cliente
  • Omessa o tardiva proposizione dell'impugnazione
  • Mancata indicazione di elementi probatori
  • Mancato compimento di atti interruttivi della prescrizione
  • Cause ad elevato rischio di soccombenza

 Uso di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente

  • Errata individuazione del legittimato passivo
  • Imperizia ed errata strategia processuale
  • Responsabilità per l'attività del domiciliatario
  • Decadenza dalla costituzione di parte civile o dalla citazione dei testimoni ammessi al dibattimento.
Soffermandoci sulla responsabilità civile dell'avvocato, le norme che vengono in rilievo sono contenute in particolare nel codice civile, nella legge professionale forense e nel Codice deontologico. 
Ad esempio, l'art. 1176 comma 2 codice civile fa riferimento alla diligenza media del professionista. Secondo la consolidata giurisprudenza, occorre fare riferimento alla condotta tenuta dal professionista medio, cioè tenendo conto di ciò che avrebbe fatto nelle medesime circostanze un professionista sufficientemente preparato, zelante e solerte. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

 Facendo poi riferimento al Codice deontologico forense, l'avvocato deve tenere conto di diversi doveri. Ricordiamo l'art. 10 dovere di fedeltà, art. 11 rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico, art. 12 dovere di diligenza, art. 13 dovere di segretezza e riservatezza, art. 14 dovere di competenza, art. 23 conferimento dell'incarico, art. 26 adempimento del mandato, art. 27 doveri di informazione, art. 28 riserbo e segreto professionale, art. 32 rinuncia al mandato.

Inoltre, tra i diversi oneri dell'avvocato vi è anche quello di accertarsi dell'identità del cliente.

Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense in una vicenda in cui è stato chiamato a decidere il ricorso di un legale avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina forense della Corte d'Appello di Campobasso.

Il Consiglio lo aveva ritenuto responsabile di diverse violazioni tra cui quella ex art. 23 comma 2 Cdf per non avere accertato l'identità delle persone che avevano conferito l'incarico.

Pertanto, l'avvocato veniva condannato alla sospensione dell'esercizio dell'attività professionale per due anni.

Difatti, secondo l'art. 23 Cdf, l'avvocato che ometta di accertare l'identità della persona e soprattutto che, dopo avere accertato l'indicazione da parte del dichiarante di false generalità, senza immediatamente dopo la scoperta, preoccuparsi di rinunciare al mandato, si è reso colpevole di un grave illecito disciplinare.

Questo quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 269/2024 del 25 novembre pubblicata sul sito del Codice deontologico.

Il Consiglio si era riportato anche ad altra giurisprudenza, come tra le altre, CNF n. 177/2020, che ha affermato il principio sopraindicato e riconosciuto la responsabilità del ricorrente; tuttavia, grazie all'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare per alcune delle condotte contestate e al non luogo a provvedimento disciplinare per insussistenza di altre, la sanzione viene mitigata nella sospensione dall'esercizio dell'attività professione per un anno in luogo dei due inizialmente previsti.

 

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