Si tratta di una delle più rilevanti disposizioni della legge sulla concorrenza di fine anno, Sebbene le disposizioni introdotte ne abbiano sostanzialmente recepito una precedente (L. n. 177/2012) ed i principi affermati alcuni anni prima dalla Corte Costituzionale con le sentenze 235/2014 e 242/2015.
In ogni modo, sta di fatto che le prescrizioni introdotte dalla legge sulla concorrenza (L. n. 124/2017), con le quali il legislatore ha provveduto a riscrivere le regole riguardanti e disciplinanti il danno non patrimoniale da incidente stradale (articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni), hanno stabilito, in modo chiaro e troncante, che in mancanza di accertamenti medici strumentali - id est radiografie - non esiste possibilità alcuna per chi abbia subito, in seguito a sinistro stradale, il cosiddetto colpo di frusta, di ottenere in qualsiasi forma e modalità un risarcimento anche minimo.
Tali disposizioni, recentemente introdotte, enunciano quindi un principio assolutamente indiscutibile, ed addirittura, come si è detto, non costituente neppure una assoluta novità. Un principio, altresì, in ordine al quale anche la Suprema Corte di cassazione, con un paio di sentenze pubblicate all´indomani della novella del 2012, aveva confermato le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito negando ogni risarcimento in caso di presunti danni non adeguatamente dimostrati attraverso l´allegazione
degli accertamenti radiologici.
Nonostante ultimamente tale assunto sia sembrato essere posto in discussione da una recentissima sentenza del Supremo collegio (la n. 1272/2018), in realtà leggendo attentamente quanto scritto dai giudici della cassazione, anche tale pronuncia non ha fatto altro che confermare il principio esposto in incipit, e cioè che senza radiografie non è ormai più possibile ottenere alcun risarcimento nel caso di colpo di frusta. Irrilevante, infatti, che nelle circostanze definite dalla sentenza citata il ricorrente abbia, invece, potuto accedere al ristoro economico richiesto a fronte del danno patito, in quanto in quell´occasione la certezza in ordine al pregiudizio alla salute da lui subito era stata tratta da elementi inoppugnabili desumibili della scienza medica, che pertanto, secondo il convincimento del giudice, avevano reso non necessario l´allegazione del materiale radiologico richiesto
normalmente. Una conclusione, come si dice, a contrariis.
La questione, tornata di estrema attualità all´indomani della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte del 2018 cui si è fatto riferimento, ha registrato opinioni dissonanti anche tra gli studiosi e i commentatori tanto più, come è stato scritto* in quanto "I tentativi di disinnescare il limite degli accertamenti strumentali (tanto pervasivi per la florida industria dei colpi di frusta) avevano continuato a trovare qualche debole appiglio argomentativo in alcune dissonanti voci giurisprudenziali (si ricorda, in particolare, la sentenza della Cassazione 18773/2016). L´importanza della questione imponeva perciò chiarezza: ecco perché la legge 124/2017 è intervenuta, facendo proprio il principio cardine della sostenibilità (articolo 138, comma 1) e ritoccando, in termini questa volta poco equivocabili, la disciplina delle lesioni lievi. Piaccia o meno, il nuovo articolo 139 mette definitivamente "fuori gioco" i traumi minori del collo, ribadendo la necessità degli accertamenti clinico strumentali obiettivi per la valutazione dei danni di lieve entità, tranne i casi in cui l´autoevidenza della lesione e del danno (ad esempio la perdita di una falange o una cicatrice) li renda superflui. Dopo questo franco intervento legislativo era davvero difficile credere, o anche solo ipotizzare, che il tema del colpo di frusta potesse tornare "di moda".
Non è quindi vero, si prosegue, che il "colpo di frusta" sarebbe ancora risarcibile anche "senza radiografia. Tale conclusione, insidiosa e fuorviante, trarrebbe linfa da una recentissima pronuncia della Cassazione (la 1272/2018): "Senonchè quella pronuncia, pur dando una discutibile interpretazione dell´articolo 139, a parere di chi scrive finisce per confermare che il riscontro strumentale sia imprescindibile laddove - come nel caso dei "colpi di frusta" - l´applicazione delle semplici leges artis sia insufficiente a dare prova rigorosa della lesione. Insomma, quella sentenza condivide appieno la ratio della legge 124/2017, proprio con specifico riferimento ai traumi minori del collo: ed è proprio in relazione a questi ultimi che, secondo la Cassazione, «l´accertamento strumentale risulterebbe, in concreto, l´unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede».
La conclusione? Per quanto possano residuare piccoli spazi di incertezza, chi intende iniziare una causa diretta al risarcimento danni in seguito ad un colpo di frusta si premuri di acquisire da uno studio radiologico un esame adeguato, e di produrlo al giudice, altrimenti, obtorto collo potrebbe rimanere beffato!
* Maurizio Hazan su http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2018-04-02/il-colpo-frusta-va-evidenziato-la-radiografia-184055.php?uuid=AEOqHjRE&cmpid=nlql