hanno stabilito entro quali limiti un consigliere comunale può impugnare un atto del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale. In sintesi si può quindi affermare che è consentito al consigliere impugnare un atto
I Fatti
Alcuni consiglieri comunali, nella convinzione che l´atto presentasse diversi vizi di natura amministrativa, proponevano ricorso al Tar per impugnare un atto della giunta municipale del comune di Salerno, finalizzato a regolare la selezione del soggetto cessionario di quote di una società a partecipazione pubblica e ne chiedevano l´annullamento.
Ragioni della decisione
Il Tar Campania rigettava il ricorso proposto per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti consiglieri.
La sentenza del Tar Campania veniva così impugnata avanti al Consiglio di Stato che tuttavia confermava il rigetto disposto dal giudice di primo grado.
I giudici amministrativi di Palazzo Spada, con la decisione in commento, hanno infatti ribadito un principio già enunciato dal medesimo consesso (Cons. Stato V 31 gennaio n. 358), secondo cui "i conflitti interorganici, all´interno di uno stesso ente, trovano composizione in via amministrativa, laddove non sembra invece ammissibile un´azione di singoli consiglieri in relazione ad un contrasto funzionale tra Consiglio e Giunta, che non può essere risolto prescindendo dalla volontà dei rispettivi organi".
Ed ancora richiamando un altro pronunciamento dello stesso C.S., così hanno affermato "Un ricorso di singoli consiglieri (in particolare, contro l´Amministrazione di appartenenza) può ipotizzarsi soltanto allorché - e non è tale il caso di specie - vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all´ufficio dei medesimi e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere". In termini, anche Cons. Stato, V, 4 maggio 2004, n. 2699.
Per tali motivi il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso proposto.
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri