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Contese su indennità risultato, la giurisdizione appartiene al G.O quale giudice del lavoro

I giudici amministrativi del T.A.R. Campania, sezione V, con la sentenza n.1632 del 15 marzo 2018, hanno stabilito che in tema di mancato riconoscimento dell´indennità di risultato ad un funzionario pubblico, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario e non a quello amministrativo.

I Fatti
Un dirigente pubblico di un comune della Campania aveva impugnato avanti al Tar i verbali del Nucleo di Valutazione e le relative delibere della commissione straordinaria dell´ ente che aveva preso atto del verbale dell´organo tecnico di valutazione con i quali atti non era stato riconosciuto al ricorrente l´indennità di risultato relativa agli anni 2006 e 2007 nella misura del 25% della retribuzione di posizione.

Ragioni della decisione
Il ricorso proposto dalla ricorrente - hanno premesso i giudici - ha per oggetto la indennità di risultato che costituisce un elemento accessorio del trattamento retributivo riconosciuto ai dipendenti del comparto Regioni e Autonomie locali, cui siano state conferite funzioni dirigenziali, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Nel caso di specie va dunque applicata la normativa in materia di pubblico impiego contrattualizzato di cui all´art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che così recita:: " Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all´articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l´assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti....".

Per tali motivi il Tar Campania ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione - ai sensi e per gli effetti previsti dall´art. 11, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - in quanto la cognizione della questione dedotta in giudizio deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Si allega sentenza
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