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Codice della Strada, lacune nel verbale e inerzia p.a. non impediscono al giudice di disporre prova per testi

I giudici della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l´ordinanza n. 7478 del 26 marzo 2018 hanno ribadito il principio secondo cui in caso di inerzia dell´amministrazione, in tema di contestazione del verbale per eccesso di velocità, il giudice di pace può disporre d´ufficio la prova testimoniale.
 

 
I Fatti
Nel caso di specie era accaduto che una sentenza emessa dal Giudice di Pace che aveva rigettato l´opposizione proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Stradale, era stata impugnata dal contravventore soccombente avanti al Tribunale competente per territorio. Avendo il Tribunale confermato la condanna inflitta al contravventore per avere questi superato i limiti di velocità indicati dall´autovelox, costui decideva di proporre ricorso per cassazione.
Il ricorrente con il primo motivo del ricorso denunciava, ai sensi dell´art. 360 n. 3 cpc la "violazione degli artt. 23 comma 6 della legge n. 689/1981 e 142 comma 6 bis CDS. Deposizione agente X mancata segnalazione autovelox": sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi alle risultanze del verbale, atto fidefacente, e dichiarare inammissibile la prova orale sulla segnalazione dell´autovelox. Con gli altri motivi del ricorso sostanzialmente venivano riproposte le identiche lagnanze di cui all´atto di appello, relative al merito della questione.
 

 
Ragioni della decisione
Il primo motivo è stato ritenuto dai giudici di legittimità infondato in quanto se per un verso è vero che in materia di opposizione a sanzione amministrativa grava sull´amministrazione l´onere di provare gli elementi costitutivi dell´illecito, per altro verso è altrettanto vero che l´inerzia processuale dell´amministrazione non determina l´automatico accertamento dell´infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice può colmare le lacune del provvedimento che irroga la sanzione, disponendo d´ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015 Rv. 635012; Sez. 2, Sentenza n. 17696 del 14/08/2007 Rv. 600032).
Nel caso di specie i giudici della Seconda Sezione Civile hanno dichiarato corretta e legittima la decisone del giudice di merito che, in applicazione del principio sopra enunciato, ai sensi dell´art. 23, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689,
ha disposto
, nell´esercizio dei poteri istruttori a lui riservati dalla legge, la deposizione dell´agente della polizia su circostanze idonee a colmare le lacune del verbale di contravvenzione.
 

 
Per tale motivazione e per le altre attinenti l´infondatezza degli altri motivi che proponevano questioni attinenti al merito, la Corte ha rigettato il ricorso proposto
Si allega testo ordinanza
Avv. Giovanni Di Martino
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