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Concordato preventivo, crediti prededucibili anche se esito è negativo

I crediti vantati dai professionisti a fronte delle attività da essi prestate che siano propedeutiche per accedere al concordato preventivo sono prededucibili anche la loro origine si colloca a monte dell´apertura della procedura e quindi temporalmente in un momento precedente a tale fase, ed anche quando l´esito del concordato sia negativo.

Sono, in sintesi estrema, le importantissime conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 7974 del 2018, che rappresenta un unicum e che sarà ricordata come la sentenza apripista di un nuovo orientamento, che, nell´ottica generale di rafforzamento di un istituto diretto alla composizione di numerose liti, segna la rottura rispetto a quello tradizionale, che ammetteva la prededucibilità dei crediti professionali in discorso, ma subordinandola alla utilitas della prestazione resa, e dunque ad un esito fruttuoso della procedura, negando tale prededucibilità, al contrario, nei casi, estremamente frequenti nella fattispecie, in cui la conclusione fosse stata di segno negativo.

La Suprema Corte di legittimità, per pervenire alle conclusioni sopra riassunte, ha ritenuto di compiere un excursus sulla propria pregressa giurisprudenza, interpretando l´esito della pronuncia in commento come sostanzialmente coerente con tale percorso evolutivo.



Dunque secondo l´orientamento riassunto, i crediti sorti a seguito
delle prestazioni rese in favore dell´imprenditore per la redazione della domanda di concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano fra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell´ art. 111 comma 2 I. fall. "poiché questa norma individua un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d´impresa, introduce un´ eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di
fallimento la preducibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. n. 1765/2015)".

Non solo. "La giurisprudenza di questa Corte" - hanno ancora rilevato gli Ermellini - "ha inteso poi ulteriormente precisare la portata di queste affermazioni, ribadendo che l´ art. 111, comma 2, I.fall., nell´ affermare la prededucibilità dei crediti sorti in
occasione o in funzione delle procedure concorsuali, individua gli stessi sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all´ interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l´amministrazione fallimentare e,
conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio, ma precisando
anche che il carattere alternativo dei predetti criteri non consente l´estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, giacché in ogni caso è necessario accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori con un apprezzamento che, risolvendosi in un´ indagine di
fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 25589/2015; Cass. n. 24791/2016)".

In altri termini la verifica del nesso di funzionalità/strumentalità deve
essere compiuta controllando se l´ attività professionale prestata possa essere ricondotta nell´ alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante, non potendo l´evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per sé sola e pena la frustrazione dell´ obiettivo della norma, escludere il ricorso all´ istituto.



Dunque - secondo l´esemplificazione fatta da Cass. n. 280/2017 - la funzionalità è ravvisabile quando le prestazioni compiute dal terzo, per il momento ed il modo con cui sono state assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, confluiscano nel disegno di risanamento da quest´ ultimo predisposto in modo da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria di una procedura
concorsuale, a meno che non ne risulti dimostrato il carattere
sovrabbondante o superfluo rispetto all´ iniziativa assunta.

Nessuna verifica deve invece essere compiuta, ove alla
procedura minore consegua il fallimento, in ordine al conseguimento di una utilità in concreto per la massa dei creditori, concetto che non può essere confuso o sovrapposto a quello di funzionalità. E ciò in quanto "La collocazione in prededuzione prevista dall´ art. 111, comma 2, I. fall. costituisce infatti, come detto, un´ eccezione al principio della par condicio che intende favorire il ricorso a forme di soluzione concordata".

 

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