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Mobilità personale docente, educativo e ATA, SC precisa: il CCNI da allegare o sue norme disapplicate

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7981 del 30 marzo 2018, ha stabilito che il contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) che stabilisce i criteri da adottare in materia di mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale per il personale docente, educativo e ATA, non gode dello stesso regime di pubblicità del CCNL nel settore pubblico. Ne consegue che nei giudizi, in cui viene invocata una specifica norma del predetto CCNI, quest´ultimo deve essere prodotto, a pena di disapplicazione della norma richiamata. Ma vediamo nel dettaglio la questione.
Il caso.
Nel caso sottoposto all´esame della Suprema Corte, il ricorrente lamentava che la pubblica Amministrazione resistente, nel ripartire i posti di assistente tecnico (addetto alla conduzione e manutenzione di autoveicoli – area meccanica), aveva violato i criteri di cui al CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l´anno scolastico 2011/2012 (art. 52, comma 7, secondo cui per l´accesso a detti posti è necessaria la patente di guida "D"). In buona sostanza, l´Amministrazione aveva assegnato i predetti posti anche a chi non aveva i requisiti prescritti. Inoltre, il ricorrente sosteneva la violazione da parte della resistente anche della norma contenuta nell´art. 33 della Legge n. 104/1992, secondo cui, a suo dire, i lavoratori che assistono una persona disabile avrebbero il diritto di chiedere al datore di lavoro di essere collocati presso una sede di lavoro più vicina e disponibile al momento della richiesta e non al momento della rinuncia da parte di altri concorrenti. Sulla base di tali lamentele, il caso è giunto all´attenzione dei Giudici di legittimità.
La decisione della SC
.
Nell´esaminare la decisione della Suprema Corte, ci soffermeremo prevalentemente sul ragionamento seguito da quest´ultima in merito alla necessarietà della produzione in giudizio del CCNI nel settore pubblico. La Corte di Cassazione, innanzitutto, chiarisce che quando il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA costituisce mera integrazione del CCNL (come nel caso di specie), il primo va necessariamente prodotto in giudizio. Vediamo il perché. Va subito detto che i CCNL del settore pubblico possono espressamente rinviare determinati aspetti, quali appunto i criteri in materia di mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale per il personale, docente, educativo e ATA, alla negoziazione collettiva integrativa. Secondo l´orientamento giurisprudenziale costante non è necessaria la produzione in giudizio del CCNL in quanto questo gode del particolare regime di pubblicità di cui all´art. 47, comma 8, D.Lgs. n. 165/2001, vale a dire che lo stesso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al contrario, i CCNI non sono soggetti allo stesso regime di pubblicità. E ciò in considerazione del fatto che i predetti contratti hanno carattere decentrato e sono stipulati su singole materie entro i limiti del CCNL. Ne consegue la necessaria produzione in giudizio, laddove (come nel caso di specie) venga invocata la loro applicazione, non essendo sufficiente il solo richiamo del loro testo. E questo in virtù di quanto si desume dalle regole interpretative vigenti nel nostro ordinamento (art. 1362 e 1363 c.c.), secondo cui il contratto deve essere interpretato, considerandolo nel suo complesso e non nelle sue singole statuizioni. Con l´ovvia conseguenza che, in un giudizio, la mancata allegazione del testo integrale di un contratto impedisce proprio:
  • l´interpretazione complessiva dello stesso;
  • l´esame in merito all´esistenza di altre clausole rilevanti per la fattispecie presa in considerazione (cfr. Cass. 15495/2009; 27876/2009;28306/2009; 2742/2010; 3459/2010; 3894/2010; 4373/2010; 6732/1010).
Tornando a quanto è accaduto nel caso in esame, il ricorrente si è limitato solo a richiamare la norma del CCNI (che, a suo dire, è stata violata), senza allegare agli atti del giudizio copia dello stesso contratto. Ciò, secondo la Corte di cassazione, non consente l´esame delle violazioni lamentate in considerazione proprio di quanto sin qui detto, ossia non consente l´esame complessivo del CCNI e quindi di tutte le norme ivi contenute e rilevanti per la questione sottoposta alla sua attenzione. E questo è evidentemente in espresso contrasto con le regole interpretative contenute negli artt. 1362 e 1363 c.c. su richiamate. Sulla base di tali argomentazioni, i Giudici di legittimità, pertanto, hanno ritenuto di non dover applicare la norma del CCNI meramente richiamata dal ricorrente e conseguentemente hanno rigettato il ricorso per cassazione.
Rosalba Sblendorio, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Bari nell´anno 2001 e ha conseguito l´abilitazione alla professione di avvocato nell´anno 2004. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari. Ha già pubblicato su questo sito i seguenti articoli: "Associazione pesca sportiva, SC chiarisce quando ha legittimazione attiva in giudizi a tutela ambiente", http://www.avvocatirandogurrieri.it/Associazione-di-pesca-sportiva-il-no-della-Cassazione-alla-legittimazione-attiva-nei-giudizi.htm;
"Utilizzazione abusiva acqua pubblica: l´illecito resta anche se è pendente il procedimento di sanatoria", http://www.avvocatirandogurrieri.it/Utilizzazione-abusiva-acqua-pubblica-l-illecito-resta-anche-se-e-pendente-il-procedimento-di-1.htm;
"Riproduzione di una foto: è possibile se non c´è consegna del negativo o di altro mezzo di riproduzione?", http://www.avvocatirandogurrieri.it/Riproduzione-di-una-foto-e-possibile-se-non-c-e-consegna-del-negativo-o-di-altro-mezzo-di.htm;
"Chi risponde dei danni causati da autoarticolato? La soluzione della Cassazione", http://www.avvocatirandogurrieri.it/Sinistro-autoarticolato-causa-danni-SC-responsabili-solidalmente-proprietario-motrice-e-rimorchio.htm; "Punti su patente, Cassazione: nessun obbligo di comunicazione ad utente in caso di variazioni", http://www.avvocatirandogurrieri.it/Punti-su-patente-Cassazione-nessun-obbligo-di-comunicazione-ad-utente-in-caso-di-variazioni.htm, "Concorrenza sleale: il fallimento della società convenuta non fa venir meno la condotta illecita", https://www.avvocatirandogurrieri.it/Concorrenza-sleale-il-fallimento-della-societa-convenuta-non-fa-venir-meno-la-condotta-illecita.htm,
"Privacy: trattamento dati sensibili, SC chiarisce quando occorrono tecniche di cifratura", https://www.avvocatirandogurrieri.it/Privacy-trattamento-dati-sensibili-SC-chiarisce-quando-occorrono-tecniche-di-cifratura.htm, "Plagio di un´opera, quando è responsabile anche la galleria d´arte?", https://www.avvocatirandogurrieri.it/Plagio-di-un-opera-quando-e-responsabile-anche-la-galleria-d-arte.htm,
"Opposizione a sanzioni IGP e DOP, Cassazione sul giudice competente", https://www.avvocatirandogurrieri.it/IGP-e-DOP-quando-e-competente-il-Giudice-di-Pace.htm, "Fazzoletti di carta e tracce di nickel: SC ne conferma la difettosità", https://www.avvocatirandogurrieri.it/Fazzoletti-di-carta-e-tracce-di-nickel-SC-ne-conferma-la-difettosita.htm, "Se abilitabilità manca, acquirente bene può ottenere un risarcimento: SC precisa tempi e modalità", https://www.avvocatirandogurrieri.it/Se-abilitabilita-manca-acquirente-bene-puo-ottenere-un-risarcimento-SC-precisa-tempi-e-modalita.htm, SC compone "guerra dei marchi": "Nullità non rilevabile da giudice d´ufficio", https://www.avvocatirandogurrieri.it/Marchio-la-sua-nullita-non-e-rilevabile-dal-Giudice.htm; Reiterazione vincolo espropriativo, SC precisa: nessuna indennità se non è provato il danno effettivamente, https://www.avvocatirandogurrieri.it/Reiterazione-vincolo-espropriativo-SC-precisa-nessuna-indennita-se-non-e-provato-il-danno.htm.
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