: tramonta la possibilità che le Regioni possano avvalersi del termine di prescrizione decennale, avallata pochi anni fa da una parte della giurisprudenza.
Ieri infatti
la Cassazione ha depositato la sentenza 20425/2017, con cui ha stabilito che vale anche per la tassa automobilistica la pronuncia delle Sezioni unite (sentenza 23397/2017) che aveva già escluso la prescrizione decennale per le cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali.
Nel caso del bollo auto, la questione era nata da un´interpretazione di alcune Regioni che, per recuperare somme non riscosse per lungo tempo, hanno cercato di far valere la teoria della prescrizione decennale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 febbraio 2016). In sostanza, secondo questa tesi, quando una Regione notifica un avviso di accertamento tempestivamente (cioè entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce la somma contestata) e il destinatario non lo impugna né paga quanto richiesto, la successiva cartella di pagamento può essere notificata entro dieci anni invece dei cinque anni che solitamente si ritenevano essere il termine applicabile in casi del genere.
La Cassazione aveva esplicitamente confermato l´interpretazione delle Regioni con la sentenza 701/2014. Essa riconosceva come applicabile anche al bollo auto il principio sancito dalle Sezioni unite (sentenza 5791/2008) secondo cui il «credito erariale» legato a un´imposta è soggetto alla prescrizione decennale prevista dall´articolo 2946 del Codice civile, che si applica alle «obbligazioni autonome», in contrapposizione a quelle «periodiche» (articolo 2948 del Codice, prescrizione quinquennale). Questo perché nella tassa automobilistica ogni periodo d´imposta è autonomo rispetto agli altri: l´esistenza del debito tributario va verificata anno per anno.
Ma poi, con la sentenza 23397/2016, le Sezioni unite hanno stabilito il principio secondo cui «la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione...produce soltanto l´effetto della irretrattabilità del credito» e non anche quello della "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto (dalle norme sulla materia cui si riferisce il pagamento) nell´ordinario termine di prescrizione decennale (previsto dall´articolo 2953 del Codice civile).
La sentenza depositata ieri (dalla sezione tributaria, cioè la Sesta civile) riconosce che questo principio può valere anche in materia di bollo auto. Infatti, nella pronuncia dello scorso anno le Sezioni unite avevano scritto che tale principio «è di applicazione generale» sugli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva.
La vicenda su cui si è espressa la sezione tributaria ha tutte le caratteristiche per rientrare in questa fattispecie. Per due motivi:
riguarda un tributo come il bollo auto, per il quale il termine di prescrizione più breve di quello ordinario;
la relativa cartella di pagamento era stata emessa tempestivamente e non era mai stata impugnata dal contribuente.
D´altra parte, le Regioni sono già consce della valenza generale della sentenza 23397/2016 delle Sezioni unite. Quindi negli ultimi mesi dovrebbero essere state bloccate le procedure per l´emissione di cartelle oltre il termine dei cinque anni.
* scritto da Antonio Caprino e pubblicato sul Sole 24 Ore 25 agosto 2017