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Soggetto diverso da quello del giudizio e invalidità della procedura di mediazione

sentenze

 Il Tribunale di Siracusa si è pronunciato con sentenza n. 2185/2024, relativamente ad una procedura di mediazione ritenuta improcedibile perché instaurata nei confronti di soggetto diverso da quello della causa.

Il caso riguardava un soggetto che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per recuperare il pagamento di una somma pari a circa 10.000 euro.

L'ingiunto nella veste di garante del debitore principale si oppone.

La società opposta si costituisce allora in giudizio chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e il termine per attivare la procedura di mediazione.

Le richieste vengono accolte dal Giudice e dato termine per avviare la mediazione.

All'udienza fissata per verificare l'esito della procedura, il procuratore della parte opposta rileva che la mediazione è stata introdotta erroneamente nei confronti del debitore principale e non del garante e chiede quindi la rimessione in termini per avviare una nuova mediazione nei confronti del soggetto corretto.

In subordine chiede al Giudice di formulare una proposta di conciliazione, come previsto dall'articolo 185 bis c.p.c.

La causa va avanti e il Giudice nella fase decisionale conclude per l'improcedibilità del giudizio.

Il Tribunale rammenta difatti, che, nelle materie contemplate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 la mediazione è obbligatoria ed è condizione di procedibilità.

Pertanto, il soggetto che intende agire in giudizio in tali casi deve attivare prima la mediazione, nel caso di specie erano stati concessi 15 giorni per avviarla in considerazione del fatto che non era stata svolta.

L'onere di avviare la procedura spetta all'opposta come precisato anche dalle Sezioni Unite n. 19596/2020.

La mediazione è però  invalida se il soggetto risulta essere diverso dalla parte del giudizio.  

  La stessa deve considerarsi "tamquam non esset" e la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile. Lo ha affermato il Tribunale di Siracusa nella sentenza n. 2185/2024, in quanto non rispettati tali presupposti. 

Difatti, accade che, nel caso di specie la procedura non era stata avviata correttamente, in quanto esperita nei confronti di soggetti diversi da quelli della causa e quindi per il tribunale essa deve essere considerata invalida e dichiarata tanquam non esset.

Difatti, ad opporsi al decreto ingiuntivo era stato il garante e pertanto, era nei suoi confronti che doveva essere avviata la procedura di mediazione e non nei confronti del debitore principale.

A causa di tale errore l'intero giudizio è stato dichiarato improcedibile e di conseguenza il decreto ingiuntivo revocato limitatamente alla posizione debitoria del garante.

 

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