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Eredità ed obbligo di mediazione.

avvocato

 L'articolo 5 del d.lgs. n. 28/2010 individua tra le materie obbligatorie quella delle successioni ereditarie.

In tal caso sarà necessario procedere con la mediazione prima di andare in giudizio.

Si tratta peraltro di una materia molto complessa, pertanto, alle volte possono sorgere controversie tra coloro che ritengono di poter vantare dei diritti sui beni del defunto.

Ad esempio, l'articolo 533 c.c. prevede e disciplina l'azione di petizione con la quale l'erede chiede che venga riconosciuta la sua qualità nei confronti di coloro che posseggono i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo.

L'azione non si prescrive, quindi non è soggetta a un termine, occorre tuttavia considerare che se qualcuno possiede beni che spetterebbero all'erede, se questo non agisce per tempo, il possessore potrà chiedere che venga accertata l'acquisizione da parte sua del bene per usucapione, in presenza dei requisiti che la legge richiede affinché si realizzi questa forma di acquisto.

 Per quanto concerne invece i cosiddetti legittimari, sono coloro che hanno diritto sempre ad una quota predeterminata del patrimonio del defunto, quota che non può pertanto essere esclusa neanche dalla volontà dello stesso testatore, trattandosi di legittima.

Si tratta cioè di quei soggetti che hanno un legame particolarmente stretto con il de cuius: il coniuge, i figli (anche adottivi), gli ascendenti e che per questo vengono tutelati in modo particolare dalla legge.

Pertanto, la legge riconosce il diritto di avviare un'azione che consente ai soggetti eventualmente lesi di reintegrare la loro quota attraverso la riduzione delle quote degli eredi legittimi, di coloro ai quali il testatore abbia fatto delle donazioni e di coloro infine ai quali il testatore abbia lasciato più di quanto la legge consenta. Questa azione è soggetta al termine di prescrizione di 10 anni che decorrono dall'apertura della successione.

Ancora, vi è il caso in cui il soggetto defunto abbia disposto del suo patrimonio per testamento. Come abbiamo appena visto, se con una o più disposizioni testamentarie lo stesso abbia leso i diritti che la legge riconosce ai legittimari questi possono impugnare il testamento per far valere le loro ragioni.

 Il testamento però è anche un atto sottoposto a precise regole e procedure, che variano in base alla tipologia del testamento e se tali regole non siano state rispettate i soggetti interessati possono impugnare il testamento per farne valere la nullità o per chiedere che lo stesso venga annullato, in base ovviamente al vizio di forma o di sostanza rilevato.

Quali sono i casi più frequenti?

La falsità del testamento, che si verifica quando il documento non è redatto dal testatore effettivo e il testamento redatto in presenza di un vizio della volontà del testatore, indotto a redigerlo perché sottoposto a violenza o dolo.

I termini per impugnare il testamento sono nel caso di nullità perché ad esempio redatto in violazione del divieto di patti successori, non vi è un termine di prescrizione, quando invece il testamento è affetto da vizi di forma meno gravi rispetto a quelli che ne determinano la nullità, allora il termine dell'azione è di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione elle disposizioni testamentarie.

Ed infine, vi è il caso in cui si vuole sciogliere la comunione ereditaria, quando l'eredità viene acquisita da più persone. In tal caso ognuno acquista la proprietà esclusiva del bene con effetto retroattivo e nel contempo cessano i suoi diritti sugli altri beni.

 

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