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Superbollo: termine di di prescrizione

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Riferimenti normativi: D.L.n.201/2011 convertito in L.n.214/2011

Focus: Il superbollo è un'imposta addizionale erariale sulla tassa automobilistica applicata ai veicoli di grossa cilindrata. In caso di omesso versamento del superbollo entro quanto tempo si prescrive l'azione di recupero delle somme non versate? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia tributaria di 2°grado del Lazio con la sentenza n.994/2024.

Principi generali: Il superbollo è stato introdotto dall'art.16 del decreto 6 dicembre 2011 nr. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella legge n. 214/2011. Con successivo Decreto del 07/10/2011 del MEF sono state individuate le modalità ed i termini per i pagamenti ma nulla è stato precisato circa termini di prescrizione o decadenza per il recupero delle somme non versate dagli interessati.

Il caso: un contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il mancato pagamento del superbollo relativo al 2013 e aveva impugnato la cartella dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado sostenendo che la notifica degli atti prodromici alla cartella stessa non era stata effettuata correttamente essendo lo stesso residente all'estero (Tenerife, Spagna) dal 2015, ed eccependo, altresì, la prescrizione dell'azione di recupero del credito. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha sostenuto, invece, la legittimità dell'atto impugnato evidenziando la regolarità della notifica della cartella avvenuta nel 2022. 

I giudici di prime cure hanno constatato la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento, ritenendo ininfluente il certificato di residenza spagnolo perché presentato oltre i termini di legge, e, perciò, hanno rigettato il ricorso. Il contribuente ha impugnato la sentenza eccependo la mancata pronuncia su punti decisivi della contoversia e sulla questione della prescrizione. La Corte di giustizia tributaria di 2°grado ha rilevato, innanzitutto, la validità della documentazione prodotta dal contribuente attestante la sua residenza a Tenerife (Spagna) e riconoscendo, perciò, la mancata notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento in quanto il contribuente era residente in un altro Stato. La Corte, poi, si è soffermata sulla questione inerente la prescrizione relativa all' azione dell' Agente della Riscossione per il recupero del credito. In particolare, ha evidenziato che il superbollo ha natura di vera e propria imposta atteso che il suo presupposto viene realizzato dal soggetto passivo per il solo fatto di possedere beni considerati di lusso, come certe categorie di automobili, imbarcazioni ed aerei, e non si pone in relazione con lo svolgimento dell'ente pubblico di una particolare attività o servizio da rendersi all'utente. Viceversa la semplice tassa automobilistica detta, anche, "bollo auto" è un tributo locale che grava sugli autoveicoli o motoveicoli immatricolati nello Stato e il cui versamento è dovuto a favore delle Regioni in relazione all' utilità offerta dalle infrastrutture messe a disposizione per la circolazione stradale. 

Mentre la normativa sulle tasse automobilistiche ha previsto espressamente un termine di decadenza triennale per il recupero del tributo in caso di omesso versamento, che spira il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento, le disposizioni inerenti l'addizionale erariale non hanno previsto nulla in merito. Detto termine, in assenza di una specifica disposizione non può essere parificato, in via analogica, a quello previsto per le tasse automobilistiche, stante la palese diversità tra i due tributi, ma va individuato nel termine decadenziale breve quinquennale, previsto dall' art. 2948 nr.4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o con cadenze più brevi, dovendosi escludere il termine lungo decennale per la mancanza di attitudine della cartella ad acquisire efficacia di giudicato. La Corte a supporto delle proprie argomentazioni ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione. In particolare, i giudici di legittimità, con la sentenza n.14116 del 18/06/2009, che richiama la precedente sentenza n. 4569 del 01/03/2006, hanno escluso che all'imposta straordinaria sui beni di lusso si applichino le disposizioni dettate in tema di tassa di circolazione, precisando che il termine di decadenza relativo all'imposta "superbollo" deve essere individuato in riferimento ai poteri accertativi dell'ufficio finanziario incaricato della riscossione entro il quinquennio dal momento in cui si sia verificato il presupposto impositivo. Alla luce di ciò, la Corte di giustizia tributaria ha accolto l'appello del contribuente ritenendo la cartella illegittima così come la sua notifica, avvenuta oltre il termine decadenziale quinquennale in relazione all'anno di imposta (2013) in cui è sorta l'obbligazione. 

 

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