
Su tale problematica si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17396/16, depositata il 29 agosto.
Nel caso de quo, la Corte d´Appello di Milano confermava quanto statuito in primo grado con sentenza con la quale l´INPS era stato condannato a versare al Fondo di previdenza integrativa del proprio personale dipendente i contributi sulle differenze retributive per mansioni superiori riconosciute ad A.P. in esecuzione del verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto "inter partes" in data 11.2.2004.
La Corte, in particolare, riteneva che, avendo la conciliazione previsto l´assoggettamento delle somme versate al lavoratore alle imposte e ai contributi dovuti per legge, la trasformazione della originaria fonte negoziale del Fondo in fonte legale ad opera dell´art. 75, d.P.R. n. 761/1979, e il carattere retributivo dell´erogazione concordata con la conciliazione valessero ad attrarre quest´ultima nell´ambito delle somme assoggettate a contribuzione anche presso il Fondo.
Ricorreva dunque l´INPS in Cassazione avverso tale sentenza.
Su tale problematica, la Suprema Corte, richiamando la propria giurisprudenza, osservava preliminarmente che l´art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell´INPS considerava come retribuzione utile ai fini dei calcolo delle prestazioni erogate dal fondo INPS di previdenza integrativa unicamente lo stipendio lordo, eventuali assegni personali ed altre competenze a carattere fisso e continuativo e non comprendeva, invece, tutte le indennità ed i compensi corrisposti a titolo di trattamento accessorio, quali le differenze retributive per mansioni superiori, che non sono emolumenti dipendenti dalla qualifica di appartenenza e dall´anzianità, ma costituiscono voci retributive collegate all´effettività ed alla durata della prestazione di fatto, priva di effetti, per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini dell´inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica .
Tale conclusione andava quindi, a giudizio della Sezione, nel caso di specie ribadita ed applicata nonostante il contrario avviso precedentemente espresso dal medesimo Supremo Collegio, dal momento che, diversamente argomentando, sarebbe venuto meno il consolidato orientamento della giurisprudenza dei Supremi Giudici secondo cui l´esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non solo non ha effetto ai fini dell´inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, stante l´espressa deroga all´art. 2103 c.c. contenuta nell´art. 52, comma 1, T.U. n. 165/2001, ma non può comportare l´attribuzione al dipendente dì benefici ulteriori oltre quello delle differenze di trattamento economico di cui al successivo comma 5 dei medesimo art. 52: è infatti evidente che, consentendo al lavoratore di rapportare alla retribuzione percepita in virtù dell´illegittima assegnazione a mansioni superiori anche la retribuzione differita costituita, come nella specie, dal trattamento pensionistico integrativo, verrebbe ad aggirarsi il disposto dell´art. 52, comma 5, cit., dal momento che si realizzerebbe lo stesso effetto che si sarebbe verificato se il dipendente avesse conseguito il superiore inquadramento nelle forme previste dalla legge .
Inoltre, nel caso "de quo", ha ancora sottolineato la Sezione, non poteva assumere alcuna rilevanza il dato che le differenze retributive fossero state corrisposte in virtù di un verbale di conciliazione giudiziale, invece che a seguito di una sentenza: ciò che rileva ai fini in discorso è solo la causa dell´erogazione, da rinvenirsi per l´appunto nel pregresso svolgimento di mansioni superiori sine titulo.
Alla luce di quanto espresso ed argomentato, non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio dì diritto, la sentenza impugnata è stata cassata.
Sentenza allegata
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