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Malasanità: medici responsabili se non indirizzano il paziente nei centri più specializzati

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Con la pronuncia n. 136 dello scorso 21 gennaio, il Tribunale di Taranto ha accolto la domanda di risarcimento danni formulata da un paziente per la negligente prestazione resa dai sanitari in occasione di un intervento chirurgico di asportazione dell'ultima falange del dito medio, dichiarando la corresponsabilità della struttura ospedaliera e del medico chirurgo, colpevoli di aver trattenuto presso la struttura l'infortunato, procedendo all'asportazione della falange, senza disporre l'immediato trasferimento del paziente presso una struttura più specializzata, ove si sarebbero potute adottare misure più adeguate per la salvaguardia del polpastrello.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, un uomo citava in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto ed un chirurgo per sentirli dichiarare responsabili del danno non patrimoniale sofferto a seguito della negligente ed incauta prestazione sanitaria resa dal medico chirurgo in occasione dell'intervento chirurgico di asportazione dell'ultima falange del dito medio, intervento eseguito d'urgenza subito dopo il verificarsi di un infortunio sul lavoro.

L'attore deduceva di essersi procurato, a causa del predetto infortunio, una profonda ferita al polpastrello distale del terzo dito della mano destra; i sanitari della struttura di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Taranto decidevano di eseguire in via d'urgenza l'intervento chirurgico di asportazione. 

Nel corso del giudizio emergevano sia il negligente operato del medico chirurgo che l'inadeguata prestazione assistenziale della struttura nosocomiale, del tutto impreparata alle esigenze e possibilità concrete di cura del paziente: all'esito della c.t.u., infatti, si era evidenziato come, al cospetto di un taglio del dito al livello del polpastrello senza schiacciamento e frattura dell'osso sottostante, i sanitari avrebbero dovuto avere un diverso approccio diagnostico e terapeutico e, piuttosto che procedere all'amputazione traumatica del polpastrello del dito medio, avrebbero dovuto optare per una soluzione "conservativa".

Le Linee guida sul percorso diagnostico assistenziale imponevano, infatti, il trasferimento presso un centro di chirurgia della mano di I livello e, nel caso di specie, la struttura a ciò specializzata era situata nel vicino Policlinico di Bari: il trasferimento del paziente presso la struttura altamente specializzata sarebbe stata essenziale per l'esecuzione di un intervento mirato alla salvaguardia del polpastrello in una fattispecie che non presentava controindicazioni al reimpianto, così salvaguardando i bisogni funzionali, estetici e sociali del paziente.

Di contro, i sanitari hanno scartato l'ipotesi di un trasferimento del paziente, eseguendo l'asportazione in assenza di un rischio di grave contaminazione della lesione e di altre controindicazioni al trattamento ricostruttivo. 

Alla luce di tanto il Tribunale di Taranto evidenzia come, nel comportamento degli ortopedici dell'ospedale, siano rintracciabili profili di responsabilità professionale inquadrabili nella imprudenza, per aver omesso di richiedere visite specialistiche presso un centro primario di chirurgia della mano, e nella imperizia per aver deciso di eseguire l'amputazione traumatica del polpastrello del dito medio della mano destra in luogo della possibile e, quindi, doverosa soluzione "conservativa".

Della negligente prestazione del personale sanitario – che ha concordato e svolto, in équipe, l'operazione di regolarizzazione, senza agire secondo la dovuta diligenza e prudenza richieste dalla lex artis, incorrendo pertanto in colpa professionale – risponde, a titolo contrattuale, anche l'Azienda ospedaliera, posto che l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera comporta la conclusione inter partes di un contratto di "spedalità", in base al quale l'ente sanitario è tenuto ad una prestazione complessa che, oltre alle obbligazioni "alberghiere", ingloba l'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, la messa a disposizione del personale medico (e paramedico) e l'apprestamento delle strutture tecniche necessarie.

Pertanto, il Giudice dichiara la corresponsabilità della struttura ospedaliera del medico chirurgo nella produzione dell'evento lesivo e procede alla liquidazione del danno non patrimoniale sofferto. 

 

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