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Rinuncia all'eredità, retroattività degli effetti e legittimazione passiva dei debiti ereditari

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Inquadramento normativo: Art. 521 c.p.c.

La rinuncia all'eredità e la retroattività degli effetti: Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.). Questo significa che le infrazioni commesse nelle more tra l'apertura della successione e la rinunzia, avendo quest'ultima effetti retroattivi, non rilevano per il rinunziante. Ne consegue che in tema di responsabilità civile sul rinunciante non grava alcun onere di provvedere all'aggiornamento del Pubblico Registro Automobilistico, trattandosi di obbligazione propria dell'acquirente del diritto di proprietà del bene, e cioè di colui che abbia effettivamente acquistato la qualità di erede. E ciò in considerazione del fatto che le risultanze del pubblico registro automobilistico costituiscono prova presuntiva della proprietà dell'autovettura dell'obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale, che può essere vinta da prova contraria fondata sul certificato di proprietà - o sull'eventuale accettazione di eredità [...] (cfr. Cass., nn. 4755/2016, 20436/2018, richiamate da Cass., n. 20878/2020).

La rinuncia all'eredità e le obbligazioni tributarie del de cuius: Le obbligazioni del de cuius possono essere assunte solo dai soggetti che accettano l'eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione. Ne consegue che: 

  •  non rilevano la tardiva rinuncia alla eredità e l'omessa rettifica della dichiarazione di successione, prevista dall'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, ai fini della legittimazione passiva per i debiti ereditari, in assenza della pregressa accettazione. Tuttavia la rinuncia tardiva, senza rettificazione della dichiarazione di successione, legittimando l'Amministrazione finanziaria a notificare l'atto impositivo, impone al contribuente la costituzione in giudizio e l'onere di provare la sua estraneità ai debiti ereditari tributari, gravando sulla parte pubblica la prova della decadenza dal diritto di esercizio di una valida rinuncia (Cass., n. 8053/2017, richiamata da Cass., n. 10908/2019). È, quindi, onere dell'Amministrazione provare l'insussistenza dei presupposti del diritto di rinuncia e l'eventuale decadenza dal medesimo (Cass., n. 13639/2018, richiamata da Cass., n. 10908/2019);
  • il chiamato all'eredità che abbia rinunciato all'eredità non può assumere la titolarità della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario e ciò considerazione del fatto che il fisco, alla stregua di qualsiasi creditore, ben può utilizzare gli strumenti offerti dal codice civile a tutela della relativa posizione,come ad esempio l'impugnazione della rinuncia (art. 524 c.c.), ovvero la richiesta di nomina di un curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.), al quale validamente notificare l'avviso di accertamento (art. 529 c.c.; Cass. n. 16428/2009, richiamata da Cass., n. 21006/2021), onde evitare di incorrere nella relativa decadenza per intempestività (Cass., n. 21006/2021).  
  • il chiamato all'eredità, che abbia a essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c. c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (Cass. n. 15871/2020, richiamato da Cass., n. 21006/2021);
  • è irrilevante che l'Agenzia delle Entrate-riscossione (ex Equitalia), all'atto dell'iscrizione, individui il chiamato all'eredità come "erede per legge" se non c'è certezza della avvenuta accettazione (certezza che può conseguire attraverso la procedura ex art. 481 c.c.). Ragion per cui il chiamato all'eredità che ha rinunciato alla eredità, dopo la iscrizione ipotecaria da parte dell'Agenzia delle Entrate-riscossione, non può considerarsi proprietario dei beni già appartenuti al de cuius, né all'attualità né nel passato, con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate-riscossione non può considerarsi avente titolo alla iscrizione ipotecaria nei suoi confronti neppure per il periodo antecedente alla rinuncia (Cass., n. 15871/ 2020).

 

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