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Sospensione termini processuali e assegno di mantenimento.

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 Le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno fornito chiarimenti relativamente al tema della sospensione feriale dei termini processuali nei procedimenti di separazione o divorzio.

La vicenda trae origine dalla richiesta di revisione del contributo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.

La sentenza n. 12946 del 13/05/2024 si pronuncia in particolare sulla questione " se alle liti in materia di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti sia applicabile, o meno, la sospensione dei termini processuali prevista dagli artt. 3 della l. n. 742 del 1969 e 92, primo comma, dell'ord. giud.; soluzione condizionata dal significato da annettere alla locuzione "cause civili relative ad alimenti" prevista da tale seconda norma quanto agli affari civili da trattare in periodo feriale, perché sottratti alla sospensione dei termini tali procedimenti rientrassero nella sospensione feriale dei termini processuali".
La sospensione feriale dei termini processuali è disciplinata dall'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742, che prevede la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Alle volte però questioni di urgenza possono prevedere delle eccezioni alla regola.

Soprattutto in materia di famiglia può essere importante l'applicazione di tale deroga.

 Pertanto, la Corte di cassazione ha stabilito che, in linea generale ed in coerenza con l'indirizzo tradizionale, i giudizi o i procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali.


Tuttavia, la Corte ha avuto modo di precisare che tale sospensione non si applica se viene emesso un decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia nel presupposto che la ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.

La Corte ha indicato che il pregiudizio deve essere concreto e attuale, non meramente ipotetico o potenziale.

Ad esempio, potrebbe trattarsi di situazioni in cui il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento potrebbe mettere a rischio la sussistenza economica del coniuge beneficiario o dei figli.



Inoltre, la Corte ha sottolineato che la richiesta di deroga deve essere presentata tempestivamente, preferibilmente prima dell'inizio del periodo di sospensione feriale, per consentire al giudice di valutare adeguatamente la situazione e adottare le misure necessarie.

La sentenza delle Sezioni Unite Civili, pronunciandosi su questione oggetto di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia (art. 92 Ord. Giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti».


Pertanto, è importante che avvocati e parti coinvolte nei procedimenti di separazione e divorzio, tengano conto di tale principio, qualora ritengano che la ritardata trattazione possa causare grave pregiudizio ai loro assistiti.

In tale caso la richiesta di un decreto di urgenza potrà evitare di subire i ritardi connessi alla sospensione feriale dei termini processuali.

Per fare ciò occorrerà preparare una documentazione dettagliata e convincente per supportare la richiesta di urgenza, evidenziando gli elementi concreti che dimostrano il grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla sospensione del procedimento.

In tale modo è stata prevista una tutela in più alle parti per evitare di subire un grave pregiudizio.

 

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