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Affido condiviso. Mantenimento dovuto dal padre che li vede meno.

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 L'affidamento condiviso presuppone che entrambi i genitori hanno la possibilità di trascorrere con i figli lo stesso tempo.

Ciò significa, che, il collocamento prevalente sarà individuato presso la casa di uno dei due, ma, entrambi hanno la possibilità di condividere il proprio tempo con i figli, ovviamente nel rispetto delle necessità di tutti.

Il caso in questione, si origina da una decisione del Tribunale di Pisa che sancisce la separazione tra due coniugi e prevede la regolamentazione dei rapporti tra loro ed i figli minori prevedendo a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento.

In particolare, veniva stabilito che i genitori avrebbero esercitato sulla prole un affidamento condiviso, con collocamento prevalente dei figli presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale, oltre al contributo per il mantenimento dei figli che doveva essere versato mensilmente all'ex moglie.

L'ex marito agisce in giudizio e sottolinea i seguenti punti: la parità di tempo che i genitori trascorrevano con i figli; le condizioni economiche- patrimoniali sostanzialmente equivalenti; l'assegnazione della casa familiare alla ex moglie.

 L'affidamento condiviso presuppone che entrambi i genitori hanno la possibilità di trascorrere con i figli lo stesso tempo.

Ciò significa, che, il collocamento prevalente sarà individuato presso la casa di uno dei due, ma, entrambi hanno la possibilità di condividere il proprio tempo con i figli, ovviamente nel rispetto delle necessità di tutti.

Il caso in questione, si origina da una decisione del Tribunale di Pisa che sancisce la separazione tra due coniugi e prevede la regolamentazione dei rapporti tra loro ed i figli minori prevedendo a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento.

In particolare, veniva stabilito che i genitori avrebbero esercitato sulla prole un affidamento condiviso, con collocamento prevalente dei figli presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale, oltre al contributo per il mantenimento dei figli che doveva essere versato mensilmente all'ex moglie.

L'ex marito agisce in giudizio e sottolinea i seguenti punti: la parità di tempo che i genitori trascorrevano con i figli; le condizioni economiche- patrimoniali sostanzialmente equivalenti; l'assegnazione della casa familiare alla ex moglie.

In considerazione di quanto sopra, l'ex coniuge riteneva fosse contrario alle norme di legge, la corresponsione del contributo mensile per il mantenimento dei figli, in particolare all'art. 337-ter, comma 4 c.c.

L'oggetto della questione che la Corte di Cassazione ha pertanto esaminato, pronunciandosi con la l'ordinanza n. 31720/2023, ha riguardato in particolare se, la parità di tempo trascorsa con i figli e sottolineata dal padre, potesse effettivamente incidere sulla determinazione dell'assegno di mantenimento da versare.

La Corte, ha innanzitutto considerato il ricorso inammissibile, perché volto ad un riesame dei fatti non consentito, ha però avuto modo di evidenziare la correttezza dei risultati cui erano giunti i Giudici di merito.

La Suprema Corte inizia il proprio esame affermando che "la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore (…) un assetto che se ne discosti".

 Ciò premesso, continua la Corte "nel caso in cui i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore non siano coincidenti, il loro assetto concorre ad influire sulla decisione di prevedere che il genitore con minori tempi di frequentazione versi all'altro un assegno per concorrere al mantenimento dei figli".

A tal proposito, spiega il Giudice di legittimità, proprio l'art. 337- ter, comma 4, su cui poggia la doglianza del ricorrente, stabilisce che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice, per dare concreta attuazione a tale principio, debba tener conto, nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico dei genitori, oltre che di una serie di altri elementi, anche dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore.

Pertanto, secondo la Corte, relativamente a tale ultimo aspetto, che riguarda la principale contestazione mossa dal padre, la Corte ripercorre le parole della Corte di merito la quale ha escluso la sussistenza della "prospettata misura paritaria dei tempi di permanenza presso i genitori, atteso che, stando alla regolamentazione in atto, i figli stanno e pernottano presso la madre la maggior parte del tempo (18 gg circa al mese e periodi più lunghi in estate)".

Questa prevalente collocazione comporta per lei il sostenere oneri e costi aggiuntivi quanto meno per accompagnare i due figli ad esempio a scuola ed alle varie attività extrascolastiche.

Di conseguenza è corretta la previsione del contributo di mantenimento a carico del padre.

 

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