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All'ex che contragga un mutuo non spetta l'assegno divorzile, per i giudici rivela autosufficienza

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Con l'ordinanza n. 26082 depositata lo scorso 15 ottobre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato le richieste di una donna volte al riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di 350 Euro mensili, ritenendo che, aldilà dei redditi percepiti e dichiarati, fosse indicativa della sua autosufficienza economica l'avvenuta stipula di un mutuo finalizzato all'acquisto di una casa.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, respingendo la domanda della moglie volta al riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di 350 Euro mensili.

A sostegno di tale rigetto, il Tribunale evidenziava come, mentre il marito aveva prodotto in giudizio le proprie dichiarazioni dei redditi, nessuna documentazione sul proprio reddito era stata prodotta dalla moglie; per tale ragione, anche nel corso del giudizio di separazione, la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla donna era stata respinta. 

Pronunciandosi sull'appello proposto dalla donna, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, rilevando come l'appellante non avesse adempiuto all'onere probatorio che su di essa incombeva per dimostrare la ricorrenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto a percepire un assegno divorzile.

In particolare, la decisione valorizzava la totale mancanza, da parte della donna, di qualsiasi deduzione probatoria circa l'insufficienza della propria situazione patrimoniale e circa l'impossibilità di sopperirvi con la propria capacità lavorativa; peculiare rilevanza veniva inoltre attribuita al recente acquisto, da parte della signora, di un immobile, accendendo un mutuo finalizzato all'acquisto che continuava regolarmente a pagare.

Ricorrendo in Cassazione, la signora censurava la decisione della Corte distrettuale per violazione dell'art. 5 della legge n. 878/1970 e per omesso esame di alcuni dati rilevanti, quali il suo CUD pari a poco più di 6.500 euro annui e la sua condizione di invalida all'80%.

La Cassazione non condivide le difese formulate dal ricorrente. 

I Supremi Giudici evidenziano come la ricorrente riproponga le stesse doglianze che già erano state oggetto di specifico vaglio da parte della Corte di Appello, senza sopperire alla già rilevata carenza probatoria.

In particolare, i giudici di merito avevano evidenziato che, sebbene la donna avesse provato la percezione di un reddito annuo corrispondente all'importo della pensione di reversibilità, cionondimeno, nel corso dell'istruttoria, era emersa una sua capacità economica superiore, dimostrata dall'acquisto immobiliare e dalla dimostrata capacità di fare fronte al mutuo acceso per l'acquisto.

Alla luce di siffatto dato, la Corte di merito aveva rilevato come la spesa legata al mutuo non fosse compatibile con la sola disponibilità della pensione di reversibilità ma, al contrario, evidenziasse una maggiore disponibilità economica non dichiarata; di contro, la donna non aveva dedotto alcunché per dimostrare l'insufficienza dei mezzi a sua disposizione e l'impossibilità di sopperirvi con la propria capacità lavorativa.

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al versamento di somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato. 

 

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