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Truffa on-line: si consuma nel luogo dove persona offesa procede al versamento del denaro

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 Con la sentenza n. 49988 emessa dalla Prima Sezione Penale in data 5 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel reato di truffa on-line la competenza si radica davanti al giudice in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta del venditore.

I Fatti

L'imputato era stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 640 c.p. in quanto aveva realizzato in danno di un soggetto una truffa on-line consistita nell'aver posto in vendita su un sito internet un hard top per un'autovettura Suzuki Vitara, garantendone l'immediata disponibilità, ma senza consegnare il bene all'acquirente nonostante il pagamento della somma di 350,00 Euro, effettuato tramite la ricarica di una carta postepay.

Con propria ordinanza il Tribunale di Vasto aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, dichiarandosi incompetente a procedere nei confronti di XX. sul presupposto che il delitto di truffa contrattuale realizzata on line si consuma nel luogo dove l'agente consegue l'ingiusto profitto e non già in quello dove lo stesso percepisce il pagamento della persona offesa.


 Il G.I.P. del Tribunale di Cosenza con propria ordinanza sollevava conflitto di competenza negativo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Vasto. rilevando che, nel caso di specie, doveva ritenersi competente il Tribunale di Vasto, che era stato originariamente investito a decidere sulla posizione dell'imputato.

A sostegno della propria posizione evidenziava che costituiva espressione di un orientamento consolidato il principio secondo cui nei delitti di truffa, laddove il profitto è percepito mediante accredito su carte di pagamento ricaricabili, il luogo di consumazione del reato deve individuarsi in quello in cui la persona offesa procede al versamento del denaro sulla carta, in conseguenza del quale l'agente ottiene la disponibilità della somma accreditata (Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Spagnolo, Rv. 269429).

 Motivazione

I giudici della Prima Sezione alla luce del principio consolidato secondo cui: "Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima" (Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015, Migliorati, Rv. 263962; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526), hanno affermato che il luogo di consumazione del reato per cui si procede nei confronti del ricorrente deve essere individuato in quello in cui la parte offesa aveva effettuato la ricarica della carta postepay intestata a XX., che rientra nella competenza del Tribunale di Vasto.

Per tali ragioni il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Vasto, giudice individuato come competente.

 

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