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Indicazioni sulle sanzioni accessorie

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Con la sentenza n. 36407 depositata lo scorso 26 agosto, la Corte di Cassazione, pronunciandosi su un ricorso in materia di reati tributari, fornisce due precisazioni pratiche: la prima sul tema della applicazione delle sanzioni accessorie e la seconda in ordine al rilievo della prescrizione.

Quanto al primo tema affrontato, si doleva il ricorrente del fatto che i giudici di appello, senza impugnazione da parte del pubblico ministero, avessero applicato le sanzioni accessorie previste dall'art. 2 d.lvo 74/00.

Riteneva il ricorrente che, così facendo, i giudici del gravame sarebbero incorsi in una duplice violazione 

 Da un lato, avrebbero violato l'art. 597 c.p.p., comma 3, che sancisce il divieto della reformatio in peius poiché, in assenza di un appello promosso dalla pubblica accusa, avrebbero adottato un provvedimento peggiorativo rispetto alla pronuncia di primo grado, applicando le sanzioni accessorie.

Dall'altro lato, avrebbero violato anche l'art. 37 c.p. che prevede che la durata delle pene accessorie temporanee – tra cui quelle previste dal D.lgs. 74/00 - debba essere uniformata a quella della pena principale inflitta (nel caso di specie i giudici del gravame, nell'applicare la sanzione accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, si sarebbero discostati dal minimo edittale previsto per legge, a differenza di quanto fatto per la pena detentiva).

Entrambe le censure vengono però decisamente respinte dai giudici di legittimità.

Quanto alla prima censura, ritengono che le sanzioni accessorie conseguano di diritto alla condanna come effetti penali di essa e ne sia pertanto legittima l'applicazione d'ufficio da parte del giudice di appello, anche nel caso in cui non siano state applicate dal giudice di primo grado.

Quanto alla determinazione della durata, i giudici della Cassazione hanno osservato come la Corte di Appello abbia correttamente fatto applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati dalla difesa determinando in un anno tanto la durata della pena principale, quanto quella della pena accessoria. Il principio espresso dall'art. 37 c.p. (che trova applicazione nel caso di specie) non prevede, infatti, che se la sanzione principale viene applicata nel minimo edittale anche la pena accessoria debba essere riconosciuta nella sua minima estensione poiché rileva la durata concretamente determinata della sanzione.

Infine, i giudici, stante l'inammissibilità del ricorso, incidentalmente, hanno ricordato anche come sebbene fosse trascorso il termine di prescrizione prima della sentenza di appello, non essendo stata sollevata apposita eccezione di fronte al giudice di merito, la causa di estinzione del reato non potesse essere rilevata d'ufficio per la prima volta dai giudici di legittimità. 

 

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