Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Zuffa canina, SC: le cause sopravvenute non escludono il nesso di dipendenza con essa

Imagoeconomica_1496817

Se a seguito di una zuffa tra due cani, di cui uno al guinzaglio e l'altro libero, sorta su iniziativa dell'animale libero, il proprietario di quello al guinzaglio, a seguito di cause sopravvenute, nel tentativo di allontanare il suo cane, viene strattonato da quest'ultimo e cade, il comportamento dell'animale che ha dato il via alla rissa canina non può essere considerato sul piano causale superato dal comportamento del cane al guinzaglio, fino a ridursi a semplice occasione del prodursi dell'evento dannoso. Ne consegue che, in queste ipotesi, non può essere imputabile la caduta al comportamento dell'animale al guinzaglio, dal momento che il comportamento di quest'ultimo e la successiva caduta del proprietario sono collegati causalmente alla reazione del cane che ha dato inizio alla rissa canina.

Questo è quanto è stato statuito dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 21772 del 29 agosto 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello con cui il Giudice di secondo grado ha escluso la responsabilità di parte resistente nella causazione, prima della caduta e, successivamente della morte del loro congiunto. In buona sostanza, è accaduto che quest'ultimo, mentre passeggiava con la moglie e con il proprio cane tenuto al guinzaglio, ha incrociato un altro cane di piccola taglia che liberamente percorreva la strada accanto alla proprietaria; quest'ultima a bordo di una bici. Tra i due cani è sorta improvvisamente una zuffa su provocazione di quello di piccola taglia. Al termine di tale zuffa, quest'ultimo animale si è avventato contro la moglie del de cuius e il cane al guinzaglio ha strattonato il proprietario, che cercava di allontanare l'animale dal luogo della zuffa. A causa dello strattonamento, il de cuius è caduto e dopo due giorni è deceduto.

Gli eredi di quest'ultimo - ricorrenti nella fattispecie in esame - hanno agito in giudizio per chiedere il risarcimento danni nei confronti della proprietaria dell'altro cane.

Sia in primo che in secondo grado, la domanda dei ricorrenti è stata rigettata. Così il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione. 

La decisione della SC.

I Giudici di merito ritengono che «la condotta del cane del defunto si pone come unica ed esclusiva causa dell'evento, idonea da sola a determinare la perdita dell'equilibrio e la caduta a terra del proprietario, senza che la precedente zuffa con il cane di piccola taglia possa ritenersi origine di alcun danno alla persona dello stesso o agli animali». In buona sostanza, il comportamento del cane responsabile della zuffa sarebbe stato superato sul piano causale da quello del cane di proprietà del defunto, fino a ridursi a semplice occasione del prodursi dell'evento dannoso.

Di diverso avviso è la Corte di cassazione.

Secondo i Giudici di legittimità, nella fattispecie in esame, occorre prendere in considerazione il comportamento del cane che ha dato il via alla zuffa canina in due fasi:

  • nella fase iniziale dell'accaduto e quindi nel momento in cui tale animale ha avuto l'incontrollata possibilità di dirigersi verso l'altro cane, tenuto invece al guinzaglio e, quindi, sotto il potere di controllo del suo proprietario;
  • nella successiva evoluzione della vicenda e quindi nel momento in cui l'animale di piccola taglia ha mollato la presa sull'animale al guinzaglio e ha aggredito la moglie del defunto.

Orbene, nella fase iniziale è chiaro che tra il comportamento del cane di piccola taglia e la zuffa sussiste il nesso causale. Nella successiva fase, invece, per appurare l'esistenza di un nesso causale, è necessario prendere in considerazione la serie di cause che hanno provocato la caduta del congiunto dei ricorrenti, ossia occorre tener conto della causa i) del comportamento tenuto dalla vittima, ossia il tirare presso di sé il proprio cane con il guinzaglio, in modo da far cessare la rissa canina; 

ii) del comportamento dell'animale tenuto al guinzaglio e quindi dello "strattonamento"; iii) «del conseguente scivolamento della vittima con la conseguente fatale caduta. Tutte e tre le circostanze integrano cause sopravvenute rispetto alla rissa canina e, dunque, rispetto al primo comportamento del cane libero concretatosi nella aggressione e, quindi, nella "presa" sull'altro al guinzaglio»; comportamento, questo che è rilevante nella serie causale ai sensi dell'art. 2052 c.c. (norma che statuisce la responsabilità del proprietario dell'animale per i danni da questo causati).

Orbene, secondo la Corte di cassazione, tali circostanze, sebbene sopravvenute, sono dipendenti dall'agire del cane che ha dato inizio alla zuffa canina, nel senso che esse sono state determinate causalmente dai suoi comportamenti (art. 41, comma 1 , c.p.). Infatti, «se il primo comportamento di quest'animale non fosse stato in atto, il de cuius non avrebbe tenuto il suo comportamento, antecedente della serie causale successiva»; «se, mollata la presa sul cane tenuto al guinzaglio, il cane di piccola taglia non si fosse rivolto contro la moglie del de cuius, l'animale di proprietà di quest'ultimo non avrebbe operato lo strattonamento»; uno strattonamento, questo, che è «in nesso di dipendenza con la zuffa originaria, in cui trova "giustificazione" - per così dire - il comportamento del cane del de cuius». La conferma della sussistenza di tale nesso di dipendenza è data dall'immediatezza con cui gli eventi si sono succeduti.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio e ritenendo che la Corte d'appello ha errato nel reputare le tre circostanze su menzionate come cause sopravvenute da sole sufficienti, per il tramite dello scivolamento e della caduta, a provocare l'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante ai fini del nesso di causa tanto il precedente comportamento del cane di piccola taglia, quanto quello consistito nell'azzannare la moglie del de cuius,   

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Maltrattamenti in famiglia, SC: “La gelosia non gi...
Indicazioni sulle sanzioni accessorie

Cerca nel sito