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La Cassazione sul cumulo tra indennità ex art. 18, co. 5 S.L. e indennità di preavviso.

Cassazione: sì alla NASPI per il lavoro in carcere

E' mobbing costringere una dipendente a dimagrire.

Dirigenti medici: impugnabile il trasferimento illegittimo anche dopo le dimissioni volontarie.

Se le ferie vengono prese prima che si superi il periodo di comporto, il licenziamento è illegittimo.

Bancario infedele “incastrato” dalle telefonate.

I crediti lavorativi della società incorporata si trasmettono all’incorporante anche se non risultano dai libri contabili.

Contributi agricoli: la base imponibile si calcola solo sulle ore di lavoro effettivo.

La violazione della clausola di ultravigenza è condotta antisindacale.

L’uso strumentale di una querela giustifica il licenziamento.

Somministrazione irregolare: la regola ermeneutica di cui all’art. 80-bis del D.L. 34/2020 si applica anche all’art. 27 D.Lgs. 276/2003.

Pubblico impiego: legittimo il licenziamento anche se le assenze non registrate coincidono con l’orario della pausa pranzo.

Lavoro subordinato: riduzione concordata dell’orario di lavoro anche per fatti concludenti.

Licenziato in tronco il primario anche se in pensione.

La sottile linea (bianca) di confine tra rivendicazione del diritto ad un salario equo ed insubordinazione: Cass. sent. n. 27713/2023.

Dispensa dal servizio scolastico e inettitudine alla docenza.

Licenziato in tronco il dipendente goliardico che lancia pacche e fa apprezzamenti sul sedere della collega.

  Una mano sul fondoschiena o l'invito a mostrare il "sedere giovanile" non possono considerarsi comportamenti "rispettosi" della dignità di persona e della professionalità delle lavoratrici, e ciò indipendentemente dal significato che l'agente abbia inteso attribuire alla propria condotta - se abbia inteso dare una pacca sulla schiena o abbia invece mirato proprio a colpire il sedere, se abbia agito con intento goliardico, oppure con concupiscenza e malizia -, né, tantomeno, conta come le stesse dipendenti, vittime delle condotte contestate, abbiano valutato tali condotte e quale gravità le stesse abbiano attribuito. Simili comportamenti, specie se valutati in un contesto formale come quello lavorativo, assumono, invece, una connotazione fortemente mortificante della persona ed, inoltre, devono ritenersi contrari alle basilari norme della civile convivenza e dell'educazione.

Personale RSA: i tempi per il passaggio di consegne e di svestizione rientrano nell’orario di lavoro.

Docente – Avvocato.

Licenziabile il dirigente che complotta per sovvertire la governance della società.

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