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Licenziato in tronco il dipendente goliardico che lancia pacche e fa apprezzamenti sul sedere della collega.

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  Una mano sul fondoschiena o l'invito a mostrare il "sedere giovanile" non possono considerarsi comportamenti "rispettosi" della dignità di persona e della professionalità delle lavoratrici, e ciò indipendentemente dal significato che l'agente abbia inteso attribuire alla propria condotta - se abbia inteso dare una pacca sulla schiena o abbia invece mirato proprio a colpire il sedere, se abbia agito con intento goliardico, oppure con concupiscenza e malizia -, né, tantomeno, conta come le stesse dipendenti, vittime delle condotte contestate, abbiano valutato tali condotte e quale gravità le stesse abbiano attribuito. Simili comportamenti, specie se valutati in un contesto formale come quello lavorativo, assumono, invece, una connotazione fortemente mortificante della persona ed, inoltre, devono ritenersi contrari alle basilari norme della civile convivenza e dell'educazione.

Questo è quanto affermato dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 27363/2023 pubblicata il 26 settembre scorso.

La vicenda ha visto come protagonista il capo del personale di una fondazione, licenziato in tronco in conseguenza di due episodi ritenuti disciplinarmente rilevanti: nel primo aveva dato una pacca sul sedere ad una collega di lavoro, mentre nel secondo episodio, aveva commentato che altra dipendente della Fondazione, nell'occasione intenta a fare delle fotocopie, girata di spalle, "data l'età", "aveva un bel sedere" e l'aveva invitata a girarsi in modo tale da mostrarlo anche ad altro collega di lavoro, "affinché anche lui potesse fare i propri apprezzamenti".

Il licenziamento era stato impugnato ed il tribunale aveva dato ragione al capo del personale, disponendone la reintegrazione.

Di diverso avviso, invece, era stata la Corte d'appello che, disattendendo l'interpretazione del tribunale, aveva osservato che le circostanze elencate, con la loro collocazione temporale e una serie di riferimenti, tutte unitamente e disgiuntamente considerate, erano rilevanti sotto il profilo della lesione del vincolo fiduciario e andavano dunque valutate per il loro disvalore sociale. 

 Secondo la Corte territoriale, pur non potendo gli accadimenti contestati essere qualificati alla stregua di molestie sessuali, ciò non di meno dovevano ritenersi rilevanti disciplinarmente.

Dare una pacca sul sedere, avevano proseguito i giudicanti, oltre che essere un comportamento maleducato e volgare, mortifica chi subisce la condotta indipendentemente da quanto l'agente possa dire successivamente all'accaduto per sdrammatizzare; anche perché non può ragionevolmente sostenersi che tra persone, il cui rapporto è connotato da assoluta formalità e dalla totale assenza di atteggiamenti confidenziali, possa instaurarsi un clima cameratesco che origini (e "scrimini") simili condotte.

Infatti, i protagonisti degli eventi all'origine del licenziamento non erano camerati volontariamente inclini ad intrattenere uno scherzo "pesante", bensì un Capo del Personale - pure Responsabile della Prevenzione e Corruzione e Responsabile della Trasparenza - e due sottordinate che a costui si rivolgevano dando del lei e con il rispetto dovuto ad un soggetto in posizione di superiorità gerarchica".

Secondo i giudici del secondo grado, in simile contesto, una mano sul fondoschiena o l'invito a mostrare il "sedere giovanile" non possono certo considerarsi "rispettosi" della dignità di persona e della professionalità delle lavoratrici intente a disimpegnare i compiti loro affidati.

La Corte d'appello aveva conseguentemente ribaltato la pronuncia valorizzando l'obiettivo disvalore sociale della condotta, ulteriormente rilevando che erano state violate «basilari norme della civile convivenza e dell'educazione».

Su tali presupposti, il licenziamento era stato confermato ed il dipendente condannato alla restituzione del risarcimento ricevuto dalla fondazione.

La Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha confermato le conclusioni rese nella sentenza d'appello e rimarcato il carattere offensivo delle iniziative assunte dal responsabile del personale.

Secondo i giudici di legittimità, il giudizio sulla portata inadempiente della mano sul sedere e degli apprezzamenti sul fondoschiena non possono prescindere dal contesto lavorativo in cui sono posti in essere.

Nel caso di specie, i giudici si sono soffermati sulla qualità di capo ufficio del personale del soggetto agente che in tale sua qualità aveva l'obbligo espresso di adoperarsi per il mantenimento di un clima interno rispettoso della dignità e della personalità individuale dei dipendenti e dei collaboratori.

Proprio tale ultima qualità è stata valorizzata dalla Corte di Cassazione al fine di ritenere le violazioni da costui commesse talmente gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo e giustificare, dunque, il licenziamento in tronco.

 

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