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I lavori di manutenzione in condominio possono essere affidati in appalto all’amministratore che è titolare della ditta di appalto?

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Riferimenti normativi: Art.2373 c.c.

Focus: C'è conflitto di interessi tra condominio e amministratore dello stesso che è anche titolare della ditta cui viene affidato l'appalto dei lavori di manutenzione? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n.12377 del 9.5.2023.

Il caso: Un condòmino ha impugnato una delibera condominiale con la quale l'assemblea aveva deciso di eseguire lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione e della rete fognaria comuni e li aveva affidati ad un'impresa della quale l'amministratore condominiale era anche socio ed amministratore unico. Nel corso del giudizio la deliberazione dell'assemblea era stata revocata. Il Tribunale, di conseguenza,ha dichiarato cessata la materia del contendere; ma, avendo ravvisato un conflitto di interessi tra il deliberato e l'amministratore, ha posto le spese del giudizio a carico del condominio, in virtù del criterio della soccombenza virtuale. Pertanto, il condominio soccombente ha proposto appello avverso la suddetta sentenza.

La Corte di appello, ritenendo che la doppia posizione rivestita dall'amministratore di condominio di socio ed amministratore unico della società aggiudicataria non fosse causa di invalidità della delibera, non risultando nemmeno provato che questi avesse indotto in errore l'assemblea viziandone la volontà, ha riformato la decisione impugnata, condannando il condòmino attore al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La sentenza, perciò, è stata impugnata dal condòmino soccombente con ricorso in Cassazione. Il condòmino ricorrente ha, tra l'altro, lamentato che la Corte di appello, al fine di stabilire quale fosse la parte soccombente, abbia ritenuto irrilevante che l'assemblea avesse revocato la delibera impugnata. Infatti, così operando, l'assemblea avrebbe riconosciuto di fatto la fondatezza delle ragioni del ricorrente.

La Corte di appello, ritenendo che la doppia posizione rivestita dall'amministratore di condominio di socio ed amministratore unico della società aggiudicataria non fosse causa di invalidità della delibera, non risultando nemmeno provato che questi avesse indotto in errore l'assemblea viziandone la volontà, ha riformato la decisione impugnata, condannando il condòmino attore al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.La sentenza, perciò, è stata impugnata dal condòmino soccombente con ricorso in Cassazione. Il condòmino ricorrente ha, tra l'altro, lamentato che la Corte di appello, al fine di stabilire quale fosse la parte soccombente, abbia ritenuto irrilevante che l'assemblea avesse revocato la delibera impugnata. Infatti, così operando, l'assemblea avrebbe riconosciuto di fatto la fondatezza delle ragioni del ricorrente. 

 

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