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Molti avvocati scelgono di esercitare la professione di amministratore di condominio e molti condomini preferiscono sempre più spesso nominare amministratori che abbiano competenze professionali specifiche.
Allora, in questi casi, è frequente la scelta di nominare un avvocato il quale potrebbe affrontare le questioni più spinose.
Ed allora quali sono i motivi di incompatibilità e di conflitto di interessi che impediscono ad un legale di amministrare un condominio?
Innanzitutto, occorre precisare che, non esiste alcuna norma di legge che vieti ad un avvocato di fare l'amministratore di condominio, di conseguenza è valida la delibera con cui l'assemblea nomini un legale come amministratore e rappresentante dell'edificio.
Pertanto, un avvocato può fare l'amministratore purché tale incarico non sia prevalente rispetto alla professione legale.
Difatti, ciò che chiede la legge è che l'avvocato eserciti la professione forense in maniera continuativa, stabile e prevalente non potendosi dedicare ad altri lavori diversi da quelli che riguardano l'insegnamento, la scrittura, la scienza e l'arte in generale.
L'avvocato non può quindi dedicarsi esclusivamente o quasi ad amministrare condomini, perchè in tal caso potrebbe incorrere in sanzioni da parte del proprio ordine di appartenenza, addirittura fino all'esclusione dall'albo qualora venisse dimostrato che egli faccia principalmente l'amministratore.
Si tratta tuttavia di casi estremi, relativi al caso di quel legale che gestisca in maniera stabile e duratura diversi fabbricati; al contrario accettare l'incarico di amministratore per un anno o per pochi anni non avrebbe alcuna conseguenza.
Ci si chiede ancora quale possa essere un caso di conflitto d'interessi.
Si tratta di situazioni ricorrenti che si verificano quando il legale cura interessi che si pongono in contrapposizione con quelli di cui è portatore il condominio.
Si pensi, ad esempio, all'avvocato che difende uno dei condòmini oppure dell'avvocato che difenda un soggetto in conflitto con il condominio.
Lo stesso ovviamente riguarda il caso di avvocato all'interno di uno studio associato i cui interessi siano in conflitto con quelli dell'edificio.
Per quanto concerne i requisiti che l'avvocato deve possedere, per legge come per chiunque altro deve possedere i requisiti della professionalità e onorabilità.
Inoltre, il codice civile dice che possono svolgere la professione di amministratore di condominio coloro che:
hanno il godimento dei diritti civili;
non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
non sono interdetti o inabilitati;
il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Gli ultimi due requisiti (il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la formazione iniziale e periodica) non sono necessari se l'amministratore è uno dei condòmini dell'edificio (cosiddetto amministratore interno).
Ovviamente uno dei vantaggi di avere un amministratore - avvocato è anche quello di potersi costituire in giudizio, pertanto, potrà lui stesso difendere in giudizio gli interessi del condominio, senza che la scelta ricada su un altro legale.
In altre parole, l'amministratore condominiale che esercita anche la professione forense può essere l'avvocato del condominio, rivestendo così entrambe le cariche.
Tanto è ammesso sia dalla legge che dalla giurisprudenza, secondo la quale l'amministratore di un condominio che sia anche abilitato all'esercizio della professione forense può agire direttamente in giudizio per l'esercizio delle facoltà conferitegli direttamente dalla legge nell'esplicazione delle attribuzioni inerenti alla specificata sua qualità.
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Mi chiamo Elsa Sapienza, ho studiato legge e sono diventata avvocato nel 2008.
Da sempre appassionata del diritto di famiglia, ho compreso negli anni che non mi bastava occuparmi di studiare, interpretare ed applicare norme giuridiche, ma, nutrivo un sincero interesse verso la cura delle relazioni tra le persone. Così mi sono avvicinata sempre di più al mondo delle mediazione ed ho approfondito sempre di più le mie conoscenze in tale settore, divenendo prima mediatore familiare, poi mediatore civile e commerciale, penale e scolastico.
Ho fondato l’Associazione Logos Famiglia e Minori, oggi EOS, acronimo di educazione – orientamento – sostegno, affascinata dalla prospettiva di lavorare in sinergia con altri professionisti, offrendo un servizio a 360° alle persone bisognose di un valido supporto ed offrendo loro uno spazio – luogo dove sentirsi accolte e ascoltate attraverso un approccio multidisciplinare.
Sono avvocato specialista in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, tutore e curatore speciale dei minori.
Ho frequentato il Master in Situazioni di Affido e Adozione, settore di cui mi occupo da molti anni anche grazie alle esperienze maturate all’interno del mondo dell’associazionismo. Amo fare passeggiate nei boschi soprattutto d’estate, il mare della mia splendida città e viaggiare!