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Riforma Cartabia e provvedimenti indifferibili.

corte-costituzionale

 Il Tribunale di Livorno con ordinanza del 15 novembre 2023, si è pronunciato sulla questione della reclamabilità o meno ex art. 669 terdecies c.p.c. dei provvedimenti indifferibili resi dal tribunale ex art. 473- bis 15 c.p.c. nell'ambito del nuovo procedimento di separazione introdotto dalla riforma Cartabia.

Nel caso in questione, una donna propone ricorso volto ad ottenere la regolamentazione delle modalità di frequentazione della figlia minore , svolgendo istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. finalizzata ad ottenere l'emissione dei provvedimenti indifferibili.

Il Giudice fissava pertanto l'udienza del 23/01/2024 per la comparizione personale delle parti e in considerazione dell'istanza di cui sopra, l'udienza del 10/10/2023 nell'ambito del sub-procedimento per l'eventuale adozione dei provvedimenti indifferibili.

Nella stessa data l'istanza proposta veniva rigettata non ravvisandone i presupposti e per tale ragione la donna propone reclamo ex art. 669 terdecies cpc avverso il provvedimento di rigetto.

 La controparte, allora, si costituisce eccependo l'inammissibilità del reclamo ritenendo l'ordinanza non impugnabile.

Il Collegio sulla questione, preliminarmente, espone le tre tesi esistenti:

  • -Secondo una prima tesi, i provvedimenti sarebbero reclamabili fondandosi tale assunto sul rilievo che in conseguenza delle esigenze cautelari sottese ai provvedimenti indifferibili non potrebbe che applicarsi il rito cautelare di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c.;
  • -Un secondo orientamento afferma che i provvedimenti non sarebbero reclamabili ostando a tale conclusione vari argomenti letterali e non solo;
  • -Infine, la terza tesi ritiene che i provvedimenti di cui si tratta, siano assimilabili nel contenuto a quelli temporanei ed urgenti previsti dall'art. 473 bis 22 c.p.c. da emettersi in corso di causa, a contenuto anticipatorio rispetto alla decisione finale e conclude per la reclamabilità innanzi alla Corte d'Appello, così come per i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 da parte dell'art. 473 bis 24 cpc.

 Il Collegio si pronuncia per la non applicabilità del rito cautelare e di conseguenza per la non reclamabilità dei provvedimenti in esame.

Difatti, il provvedimento indifferibile di cui all'art. 473 bis 15 c.p.c. può essere rivalutato dal Giudice in esito alla prima udienza con possibilità, oltre alla revisione in caso di sopravvenienze, di reclamo da interporre alla Corte di Appello, sicchè viene assolutamente meno l'esigenza sottesa all'istituto del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Inoltre, i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 15, a differenza di quelli di cui all'art. 473 bis 22 che in caso di estinzione del giudizio, conservano i loro effetti, sono per quanto illustrato destinati ad essere superati ed inglobati dai provvedimenti ex art. 473 bis 22 perdendo efficacia in caso di estinzione del processo. 

 

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