Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Con ordinanza n.8640/2022 del 16/03/2022, la Corte di cassazione ha affermato che in materia di protezione umanitaria la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita a pena di inammissibilità del ricorso in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile a causa della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato va posto a carico del ricorrente (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Analizziamo la vicenda sottoposta all'esame dei giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il ricorrente, cittadino di origine nigeriana, ha chiesto il riconoscimento della protezione umanitaria alla competente Commissione territoriale.
Quest'ultima ha respinto la domanda di riconoscimento, con la conseguenza che ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego dinanzi al Tribunale, il quale ha rigettato l'opposizione.
Così il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione e la questione è giunta al vaglio di legittimità. Nel corso del procedimento il Ministero intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
La decisione delle Sezioni Unite
I giudici di legittimità hanno preliminarmente affrontato la questione relativa alla validità della procura alle liti nel ricorso per cassazione in materia di protezione umanitaria.
A questo proposito i giudici della terza sezione della Corte hanno ricordato che a norma dell'art.35 bis, c.13 D. Lgs. n.25/2008, "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima". Sul punto si è di recente pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che la summenzionata disposizione richiede, il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c.
Ne consegue una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso in cui il difensore ometta di certificare la data di rilascio della procura in suo favore (sentenza Sezioni Unite n. 15177/2021).
Tra l'altro i giudici di legittimità hanno evidenziato che la procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dall'art.35 bis, c. 13 D. Lgs. n.25/2008 deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente.
Inoltre la Corte di cassazione ha ricordato che, con ordinanza successiva alla summenzionata sentenza, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del citato art.35- bis, comma 13 per contrasto con gli artt.3, 10, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 28 e 46, § 11 della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché agli artt.18, 19, § 2 e 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU (Cassazione ordinanza interlocutoria n.17970/2021).
Il dubbio di legittimità ha riguardato la parte in cui il summenzionato art.35- bis prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini l'inammissibilità del ricorso. A questo proposito la Corte costituzionale si è pronunciata nel senso della non fondatezza.
Tornando al caso di specie, la Corte di cassazione ha rilevato che la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato. La procura, in realtà, contiene unicamente l'autenticazione della firma del richiedente asilo e tale autenticazione non è di per sé sola idonea ad attestare anche che la data del conferimento del mandato sia successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.
Alla luce di queste considerazioni la Corte di Cassazione terza sezione civile ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di valida procura alle liti.
Infine la Corte ha provveduto alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato Ministero.
La Corte, infatti ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Sul punto la Corte ha affermato che "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza".
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.