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L'iscrizione all'Albo degli Avvocati: requisiti
Per iscriversi all'albo degli Avvocati è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti [1]:
L'iscrizione all'Albo degli Avvocati da parte di professionisti privi della cittadinanza italiana
Con riferimento ai professionisti privi della cittadinanza italiana e di altro Stato appartenente all'Unione europea è necessario che questi:
L'idoneità del titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro ad essere riconosciuto in Italia viene accertata secondo le vincolanti procedure stabilite dal sistema IMI (Internal Market Information System). Tale sistema «è uno strumento elettronico per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri. È stato inizialmente disciplinato mediante decisioni (CGUE, 19 gennaio 2006, causa C-330/03 e CGUE, 27 giugno 2013, causa C575/11), che ne hanno esteso l'applicazione anche alla direttiva 2005/36/CE. Attualmente, la materia è soggetta al regolamento UE n. 1024/2012» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 34440/2019). Il sistema in questione è utilizzato come mero veicolo di un potere certificatorio esplicato all'interno dello Stato in cui il professionista ha conseguito l'abilitazione e ricorrere a esso è obbligatorio. Le informazioni attinte da questo sistema vincolano lo Stato consultante e costituiscono la prova della obiettiva carenza di un potere di sindacato da parte delle autorità nazionali (Cass. Sez. Un. 19403/2017, richiamata da Cass. civ. Sez. Unite, n. 34429/2019).
La mancanza dei requisiti per l'iscrizione e il procedimento di cancellazione
«Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente».
Questo sta a significare che prima di deliberare la cancellazione occorre invitare l'iscritto a presentare le sue osservazioni. Quest'ultimo, poi, ha la facoltà di essere ascoltato e ove faccia richiesta di audizione, il COA ha l'obbligo di provvedervi. In mancanza, non potrà adottare alcuna deliberazione senza avere preventivamente convocato l'iscritto. «Questa disciplina è specifica ed è incompatibile con quella dettata per la procedura disciplinare, che impone sempre e comunque la citazione dell'incolpato». Il che implica che:
Note
[1] Art. 17 Legge n. 247/2012.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.