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Precetto. La mancanza di procura costituisce irregolarità formale del precetto

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Con sentenza n. 2991 dell'1/02/2022 la Corte di Cassazione ha affermato che "la circostanza che un precetto sia stato notificato da un avvocato che si assume sfornito di procura costituisce una "opposizione relativa alla regolarità formale del precetto", ai sensi del primo comma dell'art.617 c.p.c."

I fatti di causa.

Un condominio ha intimato precetto ad altro condominio sulla base di titolo esecutivo giudiziale, al fine di ottenere il pagamento di euro 4.191,47. Il condominio intimato ha proposto opposizione all'atto di precetto dinanzi al Giudice di pace sostenendo che l'avvocato del condominio intimante, che ha provveduto alla notifica del precetto, è privo di una valida procura, in quanto quest'ultima è stata conferita da un amministratore del condominio successivamente revocato.

Il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione, con sentenza, avverso la quale il condominio soccombente ha proposto appello.

Il Tribunale, in sede d'appello, ha rigettato il gravame.

Conseguentemente parte soccombente ha impugnato con ricorso la sentenza d'appello dinanzi alla Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

I giudici di legittimità hanno ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso, in quanto hanno preliminarmente osservato che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c. 

 La Corte ha, in particolare, evidenziato che:

  • la ricorrente ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
  • l'opposizione a precetto, quando è notificato da un avvocato privo di procura e non è iniziata l'esecuzione, è relativa alla regolarità formale del precetto e va proposta ai sensi del primo comma dell'art.617 c.p.c. In forza di detta disposizione, le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art.480, comma 3, c.p.c. con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Il Giudice di cui al richiamato art. 480, comma 3, c.p.c., potrebbe essere diverso da quello dell'esecuzione, ove questa non è iniziata, ma ratione materiae e a prescindere dal valore, il Giudice di pace non è mai competente. Infatti, in tali casi la competenza è del Tribunale.

Ne consegue che, nel caso di specie, la sentenza di primo grado, non poteva essere appellata, ma doveva essere impugnata con ricorso per cassazione in quanto pronunciata da un Giudice incompetente.

Pertanto il Tribunale, adito come giudice d'appello, ha pronunciato su un'impugnazione che non poteva essere proposta, incorrendo in una nullità processuale.

 Si tratta di nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382 c.p.c. Una nullità, questa, rilevabile:

  • sia in caso di appello di una opposizione agli atti esecutivi decisa dal Giudice di pace (cfr. Cass. Sez. 3,n. 14725/2001);
  • sia in materia esecutiva (cfr. Cass. Sez. 3 n. 24047/2009, Cass. Sez. 3, n. 15405/2010) o in altre materie (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26525/2018).

Per quanto riguarda la questione relativa alle spese di giudizio, i giudici di legittimità hanno affermato che la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello impone di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado a norma dell'art. 385 co.2 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1 n. 15123/2014).

Pertanto, ritenendo inammissibile il ricorso e ritenendo che le spese del giudizio di legittimità debbano seguire il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., la Suprema Corte:

  • ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata;
  • ha condannato il condominio ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di appello e di quelle del giudizio di legittimità in favore del condominio resistente;
  • ha condannato, al versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

 

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