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Con l'ordinanza n. 20865 dello scorso 2 agosto, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato a domanda di due legali che, sul presupposto del valido rilascio di una procura, chiedevano il pagamento dei compensi maturati a loro favore per l'attività professionale prestata in diverse procedure giudiziarie. La Corte, accogliendo la tesi del cliente secondo cui, nonostante l'esistenza di una valida procura, tutta l'attività defensionale relativa alle due procedure era stata svolta unicamente da un altro legale, ha specificato che posta l'autonomia concettuale e giuridica tra la procura ed il contratto di mandato difensivo, il diritto al compenso scaturisce solo nel caso in cui quest'ultimo esista e sia stato effettivamente adempiuto.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla proposizione di un ricorso con cui due legali convenivano in giudizio gli eredi di un loro cliente, chiedendo il pagamento dei compensi maturati a loro favore per l'attività professionale prestata in diverse procedure giudiziarie.
I convenuti, costituendosi in giudizio, non contestavano l'esistenza di una valida procura rilasciata dal loro dante causa ai ricorrenti; assumevano tuttavia che tutta l'attività defensionale relativa alle due procedure era stata svolta unicamente da un altro legale che, con l'ausilio dei due ricorrenti, aveva da solo seguito tutti i processi.
II Tribunale di Treviso accoglieva la domanda, sul presupposto che il conferimento della procura, la sottoscrizione degli atti di causa e la partecipazione alle udienze comprovavano l'esistenza e lo svolgimento del mandato difensivo, e quindi giustificavano la richiesta di pagamento.
La Corte di appello di Venezia riformava la sentenza: premessa la distinzione tra procura alle liti e contratto di patrocinio, i giudicanti evidenziavano come, dalle prove espletate, fosse emerso che gli originari ricorrenti avessero ricevuto la procura solo per ragioni di cortesia, ma che tutta l'attività professionale (redazione degli atti difensivi, istruzioni per le udienze, definizione transattiva e comunque ogni attività di opera professionale) era stata svolta dall'altro legale.
A sostegno di tale decisione si adduceva la circostanza per cui i ricorrenti non avevano saputo riferire nulla di specifico quanto alla concreta predisposizione degli atti processuali, avevano compiuto numerosi errori ed imprecisioni nella stesura delle notule, derivanti appunto una non puntuale conoscenza dell'effettivo andamento delle cause; la partecipazione alle udienze, invece, doveva leggersi alla luce del pacifico rapporto di collaborazione all'epoca esistente e nella prassi delle reciproche sostituzioni in udienza.
Proponendo ricorso per Cassazione, i due legali eccepivano violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relative alla procura ad litem (art. 83 c.p.c.) ed al contratto di patrocinio (art. 2230 e 1706 c.c.), rilevando come, per tutte le controversie per le quali erano stati richiesti i compensi, si erano sempre prodotte procure alle liti validamente rilasciate dal dante causa dei convenuti, le quali assumevano valore dirimente ai fini della prova anche del contratto di patrocinio.
In conclusione, affermavano che il formale conferimento della procura alla lite ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale erano elementi idonei per ritener perfezionato il rapporto di patrocinio, che non poteva essere quindi disconosciuto.
La Cassazione non condivide le doglianze dei ricorrenti.
In punto di diritto, la Corte evidenzia la netta distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio: in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
Ne deriva che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso. Riconosciuta l'autonomia concettuale e giuridica tra la procura ed il contratto di mandato difensivo, il diritto al compenso scaturisce solo nel caso in cui quest'ultimo esista e sia stato effettivamente adempiuto.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione ribadisce come correttamente è stata ribadita la totale autonomia della procura rispetto al contratto di patrocinio, non potendosi attribuire al rilascio della prima l'idoneità a comprovare l'esistenza del secondo laddove risulti, sulla base degli accertamenti compiuti dal giudice di merito, ed allo stesso riservati, che le parti non intendevano concludere anche un contratto di patrocinio.
In particolare, la Corte di merito correttamente ha ritenuto, sulla base dell'istruttoria svolta, che effettivamente tutte le attività difensive fossero state svolte dall'altro legale, al più avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti.
In conclusione la Corte rigetta il ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
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