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Con la pronuncia n. 3904 dello scorso 16 febbraio in tema di danno parentale, la III sezione civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto il risarcimento di tale posta di danno alle figlie di un uomo, deceduto a seguito di un intervento, sebbene le stesse non convivessero con il padre.
Si è difatti specificato che "l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti".
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla richiesta di risarcimento del danno parentale patito da una donna e dalle sue due figlie per il decesso del rispettivo marito e padre, decesso avvenuto a seguito di un intervento chirurgico per infezione della ferita chirurgica.
Il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda.
La decisione veniva parzialmente ribaltata dalla Corte di Appello di Bologna che, in parziale accoglimento del gravame, condannava l'ospedale a risarcire la moglie nella misura di Euro 192.789,14, oltre gli interessi legali, per la perdita del rapporto parentale con il coniuge; veniva tuttavia rigettata l'analoga domanda proposta delle figlie, posto che – essendo cessata la convivenza tra padre e figlie – le ragazze, ai fini del risarcimento, avrebbero dovuto allegare e provare il concreto atteggiarsi della relazione affettiva con il padre.
Le figlie, ricorrendo in Cassazione, censuravano la sentenza d'appello per violazione ed erronea interpretazione degli articoli 1223 e 2059 c.c., nonché violazione dei precetti costituzionali dedicati alla famiglia, di cui agli articoli 29,30 e 31 della Costituzione.
In particolare, si evidenziava che, per consolidata giurisprudenza, salva la prova contraria di controparte, per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo.
Le ragazze deducevano come la morte di un padre fa presumere da sola una conseguente sofferenza morale in capo ai figli, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivano, né che siano distanti, essendo in tali casi onere del convenuto provare che vittima e superstite siano tra loro indifferenti o in odio.
Concludevano, quindi, sostenendo che la cessazione della convivenza non significa porre fine al forte, peculiare e duraturo legame affettivo dei figli verso i genitori, per cui non poteva essere riscontrata nel caso in esame l'asserita carenza probatoria affermata dalla Corte territoriale.
La Cassazione condivide la censura rilevata, riconoscendo come illegittimamente non si sia attribuito rilievo al danno parentale.
Gli Ermellini ricordano che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto cattiva applicazione dei principi giurisprudenziali, negando la richiesta risarcitoria sulla base di motivazioni del tutto difformi dalla giurisprudenza ormai consolidata e richiedendo la – non dovuta – prova sul concreto atteggiarsi della relazione affettiva con il padre.
In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.
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