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Abusi edilizi: i rilievi di Google Earth possono dimostrare l’illecito

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 Con la sentenza n. 779 dello scorso 8 ottobre, la I sezione del Tar Sardegna, ha confermato la legittimità di un'ordinanza di demolizione di un fabbricato, essendo emerso – sulla base di alcuni rilievi fotografici, ivi incluse delle immagini acquisite da Google Earth – che le costruzioni erano state eseguite quando il termine decadenziale per l'inizio dei lavori, pari a un anno, era ormai decorso.

Si è difatti specificato che "i rilevamenti tratti da Google Earth prodotti in giudizio possono costituire, in presenza di più circostanziati elementi, documenti idonei allo scopo di indicare la data di realizzazione di un abuso".

Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'emanazione di un'ordinanza con la quale un Ente locale chiedeva la demolizione di un fabbricato nonché la rimessione in pristino dei contigui manufatti in quanto, all'esito di una verifica sulle legittimità delle opere realizzate in quell'area, era emerso che le costruzioni erano state eseguite quando il termine decadenziale per l'inizio dei lavori, pari a un anno, era ormai decorso.

Difatti, dagli accertamenti aerofotogrammetrici acquisiti (in particolare, alcune foto dell'aprile 2003 ed una immagine acquisita da Google Earth del 28 luglio 2004), l'amministrazione aveva appurato che i lavori erano iniziati dopo il 13 maggio 2003 (data di scadenza del termine per l'inizio dei lavori), quando la concessione era decaduta ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Ricorrendo al Tar competente, il proprietario chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per asserita violazione dell'art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001. Deduceva, infatti, di aver tempestivamente presentato la dichiarazione di inizio dei lavori in data 13 maggio 2003, sicché tale dichiarazione – sebbene non decisiva al fine di impedire la decadenza – poneva a carico dell'amministrazione l'onere di provare che l'inizio dei lavori non si era verificato.

Detta prova, secondo la difesa del ricorrente, non era stata fornita dal Comune, in quanto le foto datate aprile 2003 erano state scattate in un periodo precedente sia alla data di comunicazione dell'inizio dei lavori sia alla data di scadenza del termine per l'inizio dei lavori, sicché non erano in grado di attestare che, entro l'ultimo mese di vigenza del titolo abilitativo (dal 13.04.2003 al 13.05.2003), i lavori non avevano avuto effettivo inizio. Né la fotografia del 28 luglio 2004, acquisita da Google Earth, poteva, da sola, costituire la prova del mancato inizio dei lavori, in quanto priva di data certa.

Il Tar non condivide le difese mosse dal ricorrente.

In Collegio Amministrativo ribadisce la possibilità di riconoscere un rilevanza probatoria ai rilevamenti fotografici tratti da Google Earth, in quanto – sebbene non assicurano con certezza la data del rilevamento – tuttavia ben possono assumere un valore, quantomeno indiziario, anche in ordine alla data della rilevazione; tale indizio, insieme ad altri elementi, può assurgere a vera e propria prova del fatto ignoto. 

Del resto, la stessa giurisprudenza ha ribadito che i rilevamenti tratti da Google Earth prodotti in giudizio non possano costituire, in assenza di più circostanziati elementi, documenti idonei allo scopo di indicare la data di realizzazione di un abuso.

Con specifico riferimento al caso di specie, l'amministrazione comunale ha dimostrato, in modo sufficientemente attendibile, il mancato avvio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio del titolo, attraverso un ampio corredo di foto aeree, dimostranti l'assenza, fino al 2004, dell'esecuzione di lavori che, invece, sarebbero dovuti iniziare entro il 13 maggio 2003.

I particolare, il Collegio evidenzia come le foto dell'aprile del 2003 vadano esaminate insieme all'altra foto aerea scattata il 28 luglio 2004 ed estratta da Google Earth, che mostra come, fino al luglio 2004, non si riscontrasse traccia dei lavori di cui alla concessione in questione: tale foto del luglio 2004 non deve essere quindi valutata, sotto il profilo probatorio, in maniera isolata ma insieme alle altre foto richiamate e l'intera sequenza dimostra inequivocabilmente come i lavori siano stati iniziati sicuramente in un momento in cui la concessione era da tempo decaduta, ai sensi dell'art. 15 del T.U. in materia edilizia.

In conclusione il Tar rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali. 

 

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