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Con la sentenza n. 31322 depositata lo scorso 17 luglio, la III sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi in merito ad alcuni abusi edilizi oramai prescritti, ha disposto l'annullamento dell'ordine di demolizione impartito dal giudice penale, specificando che "secondo quanto previsto dall'art. 31, nono comma DPR 380/2001, l'ordine di demolizione ha, quale necessario presupposto, la pronuncia di una sentenza di condanna per l'esecuzione di opere edilizie realizzate in assenza del permesso di costruire, ovvero in difformità da esso; conseguentemente, l'intervenuta prescrizione del reato contestato all'imputato non consente di disporre la demolizione del manufatto".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato per aver realizzato alcuni reati di abusivismo edilizio.
Il Tribunale di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'uomo, per essere i reati di abusivismo edilizio contestatigli estinti per intervenuta prescrizione; veniva, tuttavia, ordinata contestualmente la demolizione delle opere eseguite.
Ricorrendo in Cassazione, l'imputato deduceva violazione di legge riferito all'art. 31 d.P.R.380/2001 e vizio motivazionale.
In particolare il deducente evidenziava come il presupposto dell'ordine di demolizione è la pronuncia di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 T.U. Urbanistica: con specifico riferimento al caso di specie, in assenza di un accertamento della responsabilità penale dell'imputato, la sanzione disposta era da ritenersi illegittima, per avere il Tribunale palermitano esercitato una potestà riservata dalla legge all'autorità amministrativa.
La Cassazione condivide le difese formulate dal ricorrente.
In punto di diritto, i Supremi Giudici ricordano che, ai sensi dell'art. 31, comma 9, del DPR 380/2001, in relazione alle opere abusive eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Ne deriva che, secondo quanto previsto dall'art. 31, nono comma DPR 380/2001, l'ordine di demolizione ha, quale necessario presupposto, la pronuncia di una sentenza di condanna per l'esecuzione di opere edilizie realizzate in assenza del permesso di costruire, ovvero in difformità da esso; conseguentemente, l'intervenuta prescrizione del reato contestato all'imputato, accertata dalla stessa decisione impugnata, non consente di disporre la demolizione del manufatto.
Sul punto, gli Ermellini evidenziano come, contrariamente a quanto statuito dal giudice di merito, l'estinzione del reato impedisce l'applicabilità della suddetta misura demolitoria: ai sensi del citato articolo 31, infatti, l'ordine di demolizione disposto dal giudice penale, trovando il proprio presupposto in una sentenza di condanna penale (essendo, di contro, insufficiente per la sua pronuncia il mero accertamento della commissione di un abuso edilizio) non può che avere vera e propria natura di sanzione penale.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione ed alle statuizioni ad esso accessorie che elimina.
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