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Annullamento del matrimonio: non basta una relazione extraconiugale

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Con l'ordinanza n. 30900 depositata lo scorso 26 novembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, ha respinto la richiesta di un uomo di deliberare la sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio per aver, subito dopo le nozze, instaurato una relazione extraconiugale con altra donna.

Si è difatti precisato che diventa irrilevante accertare se l'unione fra i coniugi nel periodo di convivenza ultratriennale sia stata più o meno felice ovvero se vi sia stata una parziale o integrale non adesione affettiva da parte dei coniugi al dato fattuale della convivenza, in quanto tale mancanza di adesione affettiva può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all'esterno in modo da privare alla convivenza ogni valenza riconducibile all'estrinsecazione del rapporto coniugale.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda con cui un uomo chiedeva la delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio, contratto nel 2011, evidenziando come, a partire dal 2012, aveva instaurato una relazione extraconiugale con altra donna, sicché già dal dicembre del 2011 aveva iniziato a vivere come un "separato in casa".

La Corte di Appello di Perugia respingeva la domanda sul presupposto della stabile convivenza dei coniugi per oltre tre anni dalla data del matrimonio. 

Ricorrendo in Cassazione, l'uomo censurava la decisione della Corte di merito per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 2 della legge n. 121/1985 e dell'art. 797 c.p.c. sostenendo come, nel caso di specie, nulla ostasse alla delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento, stante la mancanza dei due requisiti della stabilità ed esteriorità della convivenza ultratriennale, così come confermato dalla sentenza ecclesiastica, che aveva accertato la non continuità della convivenza.

In subordine evidenziava che, anche a voler qualificare la convivenza come continuativa, essa sarebbe stata comunque l'espressione di un matrimonio meramente formale.

La Cassazione non condivide le difese formulate dal ricorrente.

La Corte precisa che l'elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" è la convivenza "come coniugi" degli sposi; tale convivenza, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato ed osta ad una dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto. 

Ne deriva che il dato incontroverso della convivenza continuativa ultratriennale non può essere messo in discussione, al fine di escludere la condizione ostativa al riconoscimento in Italia della sentenza di annullamento ecclesiastico del matrimonio, deducendo una non adesione affettiva al rapporto di convivenza da parte di uno o di entrambi i coniugi; per essere rilevante, infatti, la dedotta mancanza di affectio coniugalis deve essere riconosciuta da entrambi i coniugi al momento della proposizione della domanda di delibazione, ovvero è necessario che gli stessi coniugi abbiano manifestato inequivocamente all'esterno la piena volontà di non considerare la convivenza come un elemento fondamentale integrativo della relazione coniugale ma come una semplice coabitazione.

In conclusione, diventa irrilevante accertare se l'unione fra i coniugi nel periodo di convivenza ultratriennale sia stata più o meno felice ovvero se vi sia stata una parziale o integrale non adesione affettiva da parte dei coniugi al dato fattuale della convivenza, in quanto tale mancanza di adesione affettiva può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all'esterno in modo da privare alla convivenza ogni valenza riconducibile all'estrinsecazione del rapporto coniugale.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la mancanza di affectio coniugalis non è stata mai rilevata all'esterno in quanto i coniugi, anche dopo l'instaurazione della relazione extraconiugale del marito, hanno nondimeno continuato a vivere insieme per oltre tre anni, dando continuità alla convivenza che avevano intrapreso in quanto coniugi.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.



 

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