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Accesso defensionale, Tar Campania: “Prevale anche sui dati ultrasensibili”

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Con la sentenza n. 1016 dello scorso 7 febbraio 2025, la sezione VIII del Tar Campania, sezione di Napoli, chiamata a pronunciarsi in materia di accesso agli atti amministrativi, ha ribadito la peculiare protezione apprestata dall'ordinamento all'accesso c.d. defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio.

Il Collegio ha, difatti, ricordato che "l'accesso c.d. defensionale prevale su eventuali interessi contrapposti, in particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili che, ove eventualmente sussistenti, possono comunque essere oggetto di apposito oscuramento, consentendosi l'accesso nei limiti in cui sia strettamente indispensabile".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, un creditore chiedeva ad un Comune di estrarre copia della documentazione inerente il pagamento di debiti fuori bilancio (completi di mandato di pagamento) effettuati in data successiva al pignoramento presso terzi notificato dal creditore nei confronti del Comune.

Il Comune intimato non riscontrava l'istanza, con conseguente formazione del silenzio rifiuto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 241/90.

Il creditore, ricorrendo al Tar, impugnava detto provvedimento silenzioso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 22 e seguenti della legge 241/90, per mancato accesso ai documenti nonché violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Il Tar condivide le denunce prospettate. 

 In base al disposto dell'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90, sono titolari del diritto di accesso i soggetti che hanno "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Il Collegio evidenzia che la nozione di "situazione giuridicamente tutelata" di cui al predetto art. 22, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è stata interpretata come nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, che non presuppone neppure necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

La legittimazione all'accesso, conseguentemente, viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.

Particolare attenzione e protezione è riservata all'accesso c.d. defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo: per espressa previsione normativa, di cui all'art. 24 ultimo comma della legge 241/90, l'accesso c.d. defensionale prevale su eventuali interessi contrapposti, in particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili che, ove eventualmente sussistenti, possono comunque essere oggetto di apposito oscuramento, consentendosi l'accesso nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Tar rileva come la richiesta non rivestiva carattere esplorativo né implicava defatiganti attività di ricerca o impegno di risorse umane ed economiche; piuttosto, i documenti ai quali si era chiesto l'accesso erano funzionali alla verifica in ordine all'effettività dell'atto di pignoramento eseguito dal ricorrente a tutela del credito vantato nei confronti del Comune intimato.

Sul punto, i giudici ricordano che anche nel caso in cui non sussistessero pagamenti, persisteva comunque un interesse di parte ricorrente ad acquisire la relativa dichiarazione negativa dell'ente comunale.

Ne consegue che il gravato diniego tacito doveva ritenersi illegittimo per violazione dell'art. 24 comma 7 della legge 241/90, ai sensi del quale "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso ed ordina al Comune di esibire la documentazione richiesta e di consentire al ricorrente l'eventuale estrazione della copia dei documenti oggetto dell'istanza qualora esistenti. 

 

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