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Con la sentenza n. 938 dello scorso 16 luglio, il Tar Veneto, sezione seconda, ha statuito l'illegittimità dell'inerzia serbata da un Comune ad una istanza di accesso con cui una signora aveva chiesto l'ostensione di tutti i fascicoli edilizi oggetto delle opere edilizie in corso o terminate da parte del proprio vicino.
Si è difatti precisato che "al proprietario dell'immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata - e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa -, quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie".
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dalla presentazione di una istanza di accesso agli atti, per mezzo della quale la proprietaria di una unità immobiliare chiedeva il rilascio urgente di copia dei permessi di costruire e/o SCIA edilizia rilasciati al vicino, comprensivi dei progetti, delle relazioni e dei pareri presentati per l'attività edilizia.
A tal fine deduceva che, nell'anno 2021, venivano intrapresi dei lavori edili sul capannone insistente sul terreno confinante, sicché era suo interesse accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche.
Il Comune, che inizialmente restava inerte e così perfezionando un provvedimento tacito di rigetto, successivamente consentiva l'accesso ad una parte della documentazione richiesta, omettendo tuttavia di trasmettere alcuni atti di cui si era chiesta l'ostensione, quali i titoli paesaggistici, le relazioni agronomiche, i pareri AVEPA, il modulo SCIA con le autodichiarazioni e le asseverazioni del progettista relative al secondo capannone, i modelli SCIA, i pareri della Provincia e del Servizio Veterinario, le relazioni istruttorie eseguite dall'Ufficio, le comunicazioni di inizio lavori e/o quelle di fine lavori e le segnalazioni di agibilità.
L'interessata ricorreva al Tar, affinché fosse riconosciuto il diritto di accedere a quelle pratiche edilizie e si ordinasse al Comune di provvedere sull'istanza di accesso. A tal fine, deduceva l'illegittimità del diniego, osservando come la giurisprudenza riconosca unanimemente al vicino la conoscibilità degli atti relativi a qualsivoglia intervento edilizio intrapreso sul fondo attiguo che richieda un'autorizzazione amministrativa.
Il Tar condivide la posizione della ricorrente.
Il Collegio Amministrativo evidenzia come al proprietario dell'immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata - e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa -, quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie.
Con specifico riferimento al caso di specie, la ricorrente ha, infatti, dedotto di aver interesse ad accedere agli atti, nella disponibilità del Comune resistente, relativi all'attività edilizia intrapresa sul fondo confinante, e ha documentato il rilascio solo parziale, a iniziativa dell'Amministrazione, di quanto richiesto. Tale comportamento dell'amministrazione si pone in contrasto con la giurisprudenza richiamata, che riconosce il pieno diritto di conoscere le pratiche edilizie del confinante, per accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche.
Alla luce di tanto, il collegio accoglie il ricorso, ordinando all'Amministrazione interessata di provvedere sull'istanza di accesso della ricorrente entro trenta giorni, con condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite.
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