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COA. Dimissioni per ragioni di politica forense e violazione del divieto di terzo mandato

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Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it

Con sentenza n.215 del 25 ottobre 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato la questione se la carica di Consigliere del COA di durata inferiore al biennio debba essere computata o meno ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo e se a tali fini possano avere rilevanza le dimissioni rassegnate dal Consigliere prima della conclusione del biennio consiliare all'interno del quadriennio nel quale ha espletato 2 mandati consecutivi.

Analizziamo il caso sottoposto all'attenzione del Consiglio.

I fatti del procedimento

Un avvocato è stato eletto consigliere del COA per due consiliature consecutive e, nell'ambito della seconda consiliatura si è dimesso. Candidatosi alla terza consiliatura è stato eletto Consigliere, ma successivamente il COA provveduto alla sua sostituzione procedendo allo scorrimento dell'originaria graduatoria elettorale in quanto al momento della rielezione erano già decorsi più di due anni di esercizio del secondo mandato consiliare.

La delibera con cui il COA ha proclamato l'elezione dell'avvocato dimissionario alla carica di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati è stata impugnata dinnanzi al Consiglio Nazionale Forense per violazione del divieto di terzo mandato consecutivo disposto dall'art.3 co. 3 L. n. 113/2017, a norma del quale "i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi."

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Sul punto il Consiglio ha rammentato che a norma dell'art. 13, co. 3 e co. 4, L. 113/2017 "(...) Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato." (comma 3) e "Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3" (comma 4). 

A questo riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che"Ai fini dell'applicazione della norma di cui alla L. n. 113 del 2017, art. 3, comma 3 che prevede che i consiglieri dell'ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive" (Cass. SS.UU. sentenza n. 8566/2021).

Il Consiglio Nazionale Forense si è discostato da questo orientamento, in quanto richiamando il proprio orientamento, ha affermato che la carica consiliare di durata inferiore al biennio non è computata ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo in base al principio secondo il quale "in tema di elezioni forensi, il divieto di terzo mandato consecutivo stabilito dall'art. 3 della L. 113/2017 non ricorre nel caso in cui la carica consiliare abbia avuto una durata inferiore al biennio, trattandosi di un periodo insufficiente ad attuare quel particolare consolidamento con l'elettorato (c.d. «cristallizzazione della rappresentanza»), che la ratio del divieto de quo intende appunto scongiurare. In particolare, secondo una interpretazione letterale e comunque da ritenersi preferibile avuto riguardo al bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco, il periodo minimo previsto dal legislatore per escludere dal computo della consecutività dei mandati riguarda la posizione del singolo consigliere e non già la consiliatura ovvero la durata del Consiglio nel suo complesso" (cfr. CNF, sentenze n. 112, 113, 114 del 1 giugno 2023, sentenza n. 94 del 9 maggio 2023, CNF sentenza n. 82 del 4 maggio 2023). 

 Il Consiglio ha, quindi, accolto una nozione soggettiva di durata del mandato inferiore al biennio da computare al fine del divieto di candidatura per il terzo mandato consecutivo, rispetto alla nozione oggettiva di «consiliatura» che fa, invece, riferimento ad un computo temporale relativo alla vita dell'intero organo consiliare.

Tuttavia, se da un lato il Consiglio ha reputato la nozione soggettiva del mandato maggiormente conforme all'interpretazione del divieto di terza elezione e con la regola della non computabilità dei mandati inferiori al biennio, dall'altro ha introdotto un necessario contemperamento, in considerazione della fattispecie relativa all'abuso del diritto.

L'abuso si verifica allorquando nella fattispecie concreta "non emergano in capo al Consigliere dimissionario effettive ragioni oggettive o di forza maggiore a sostegno delle rassegnate dimissioni, ma l'opzione sia il frutto di una scelta personale dovuta a ragioni di politica forense o, comunque, a valutazioni personali di opportunità."

Nel caso di specie il Consiglio ha rilevato che è vero che il Consigliere abbia rassegnato le dimissioni prima della conclusione del biennio consiliare all'interno di un quadriennio, tuttavia egli ha abusato del diritto a rassegnare le dimissioni prima del decorso del biennio della consiliatura, in quanto le ragioni in concreto addotte a sostegno delle dimissioni inviate via PEC fanno esclusivo riferimento a motivazioni soggettive afferenti valutazioni di politica forense ed amministrativa.

Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso.

 

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