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Gratuito patrocinio e mediazione obbligatoria senza raggiungimento dell’accordo.

mediazione

 Il novellato art. 15 bis e seguenti del D.Lgs. 28/2010 individua i requisiti previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso di mediazione obbligatoria, semprepossibile nel caso di mediazione obbligatoria e raggiungimento dell'accordo.

Su questo puntonulla quaestio. Non lo stesso nel caso di verbale negativo per mancato accordo.

Ma rispetto a questo ultimo punto è recentemente intervenuto il Tribunale di Savona che, con il decreto 5 dicembre 2023, ha affermato il principio secondo cui anche in caso di mediazione obbligatoria conclusasi negativamente, va riconosciuta l'ammissibilità al gratuito patrocinio.

 Tale decreto è scaturito da una vicenda soggetta appunto a mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità, al termine della quale il Giudice ha liquidato i compensi dell'avvocato per l'assistenza legale prestata alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Nel decreto, il giudice ricorda che già in più occasioni la Suprema Corte, ad esempio Cass. n. 24723/2011 ed ancora n. 9529/2013, ha affermato una nozione lata di attività giudiziale sottolineando che "se tale attività venga espletata in vista di una successiva attività giudiziaria, essa è ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato" e che "devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio". 

 Pertanto, "tali dicta si attagliano perfettamente all'ipotesi di specie in cui l'esperimento della mediazione è considerato ex lege quale condizione di procedibilità dell'azione, ed il mancato esperimento importa decadenza dalla possibilità di agire in giudizio".

Inoltre, per la decisione della Corte Costituzionale n. 10/2022, "risulta del tutto presupposta la possibilità dì procedere a liquidazione e porre a carico dello Stato i compensi in favore del difensore della parte ammessa a PSS relativi alla fase di mediazione quando la stessa non abbia avuto esito positivo e sia condizione di procedibilità dell'azione giudiziale".

Il tribunale ha pertanto confermato la liquidazione all'avvocato. 

 

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