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Il novellato art. 15 bis e seguenti del D.Lgs. 28/2010 individua i requisiti previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso di mediazione obbligatoria, semprepossibile nel caso di mediazione obbligatoria e raggiungimento dell'accordo.
Su questo puntonulla quaestio. Non lo stesso nel caso di verbale negativo per mancato accordo.
Ma rispetto a questo ultimo punto è recentemente intervenuto il Tribunale di Savona che, con il decreto 5 dicembre 2023, ha affermato il principio secondo cui anche in caso di mediazione obbligatoria conclusasi negativamente, va riconosciuta l'ammissibilità al gratuito patrocinio.
Tale decreto è scaturito da una vicenda soggetta appunto a mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità, al termine della quale il Giudice ha liquidato i compensi dell'avvocato per l'assistenza legale prestata alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Nel decreto, il giudice ricorda che già in più occasioni la Suprema Corte, ad esempio Cass. n. 24723/2011 ed ancora n. 9529/2013, ha affermato una nozione lata di attività giudiziale sottolineando che "se tale attività venga espletata in vista di una successiva attività giudiziaria, essa è ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato" e che "devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio".
Pertanto, "tali dicta si attagliano perfettamente all'ipotesi di specie in cui l'esperimento della mediazione è considerato ex lege quale condizione di procedibilità dell'azione, ed il mancato esperimento importa decadenza dalla possibilità di agire in giudizio".
Inoltre, per la decisione della Corte Costituzionale n. 10/2022, "risulta del tutto presupposta la possibilità dì procedere a liquidazione e porre a carico dello Stato i compensi in favore del difensore della parte ammessa a PSS relativi alla fase di mediazione quando la stessa non abbia avuto esito positivo e sia condizione di procedibilità dell'azione giudiziale".
Il tribunale ha pertanto confermato la liquidazione all'avvocato.
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Mi chiamo Elsa Sapienza, ho studiato legge e sono diventata avvocato nel 2008.
Da sempre appassionata del diritto di famiglia, ho compreso negli anni che non mi bastava occuparmi di studiare, interpretare ed applicare norme giuridiche, ma, nutrivo un sincero interesse verso la cura delle relazioni tra le persone. Così mi sono avvicinata sempre di più al mondo delle mediazione ed ho approfondito sempre di più le mie conoscenze in tale settore, divenendo prima mediatore familiare, poi mediatore civile e commerciale, penale e scolastico.
Ho fondato l’Associazione Logos Famiglia e Minori, oggi EOS, acronimo di educazione – orientamento – sostegno, affascinata dalla prospettiva di lavorare in sinergia con altri professionisti, offrendo un servizio a 360° alle persone bisognose di un valido supporto ed offrendo loro uno spazio – luogo dove sentirsi accolte e ascoltate attraverso un approccio multidisciplinare.
Sono avvocato specialista in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, tutore e curatore speciale dei minori.
Ho frequentato il Master in Situazioni di Affido e Adozione, settore di cui mi occupo da molti anni anche grazie alle esperienze maturate all’interno del mondo dell’associazionismo. Amo fare passeggiate nei boschi soprattutto d’estate, il mare della mia splendida città e viaggiare!