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Con l'ordinanza n. 9038 dello scorso 1 aprile, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, ha fornito importanti precisazioni in merito alla decorrenza del beneficio nel caso in cui l'istanza sia stata originariamente respinta dal Consiglio dell'Ordine.
Si è difatti chiarito che nell'ipotesi in cui l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, dichiarata inammissibile dal COA, sia stata presentata successivamente al magistrato competente e da questo accolta, sulla base dell'allegazione delle stesse ragioni, i suoi effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata al COA.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'instaurazione di una domanda presentata da uno straniero per ottenere la protezione internazionale; avverso il provvedimento di rigetto della C.T. competente, l'uomo – tramite il proprio difensore di fiducia – presentava ricorso ex art. 35 del d.lgs. n. 25/2008 dinnanzi al Tribunale Civile di Ancona, chiedendo al COA di Ancona di essere ammesso al gratuito patrocinio, essendo nelle condizioni economiche previste dalla legge.
Il competente COA, rigettava la richiesta summenzionata, considerandola manifestamente infondata. Il ricorrente presentava, quindi, istanza ex art. 126 TUSG al Giudice competente della causa principale, depositando contestualmente istanza di liquidazione per la somma di Euro 930,35 comprensive di spese generali oltre IVA e CAP.
Il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza che definiva il procedimento principale, accoglieva l'istanza ex art. 126 TUSG, ammettendo il ricorrente al Gratuito patrocinio e disponendo il pagamento in favore del difensore per l'importo complessivo di Euro 350,00, oltre rimborso spese generali, IVA CPA come per legge.
Avverso siffatta, parziale liquidazione, il difensore proponeva opposizione al Presidente del Tribunale di Ancona; l'opposizione veniva rigettata, sul presupposto che gli effetti del provvedimento di ammissione non potevano retroagire alla data della presentazione della domanda al Consiglio dell'ordine: in particolare, secondo il giudicante, i due procedimenti – quello dinnanzi al COA e quello innanzi allo stesso Tribunale – erano da considerarsi del tutto autonomi sicché, non avendo la seconda richiesta carattere impugnatorio rispetto alla prima, era da escludersi che potesse fondarsi sulla stessa allegazione di documenti.
Il difensore, ricorrendo in Cassazione, lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 109, 126 e 136 del D.P.R. n. 115 del 2002, nonché dell'art. 6 della Convenzione EDU, per non aver la decisione impugnata fatto decorrere gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio a seguito della domanda ex art. 126 TUSG a partire dallo stesso momento in cui la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio era stata presentata al Consiglio dell'Ordine.
In particolare, il ricorrente rilevava come la richiesta avanzata ex art. 126 TUGS si fondava sulle stesse ragioni di quella precedente avanzata al COA, sicché non vi erano motivi per non far retroagire la richiesta al momento di presentazione dell'istanza dinnanzi allo stesso COA.
La Cassazione condivide le doglianze della ricorrente.
In punto di diritto, la Corte specifica che la proposizione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio al magistrato competente per il giudizio, dopo che il consiglio dell'ordine ne abbia dichiarato il rigetto o l'inammissibilità, non si atteggia come un rimedio di carattere impugnatorio.
Tuttavia, per garantire l'effettività del diritto di azione e la difesa in giudizio del non abbiente, è essenziale ritenere che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - quando sia articolato nella ripresentazione al magistrato competente, e senza soluzione di continuità, della medesima istanza già rigettata o dichiarata inammissibile dal consiglio dell'ordine - consenta, nella sua unitarietà, di esprimere uno strumento di controllo e di riesame nei confronti dell'atto del consiglio dell'ordine che abbia negato l'ammissione.
Ne deriva che ove l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - dichiarata inammissibile dal consiglio dell'ordine degli avvocati - sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati, sicché sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l'attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte rileva come il Tribunale non ha accertato se l'istanza presentata al COA fosse stata presentata sulla base della stessa allegazione, ma, di contro, ha automaticamente escluso siffatta evenienza per la ragione assorbente che, ove così fosse stata, l'istanza presentata al magistrato avrebbe integrato gli estremi di una impugnazione.
Diversamente, si sarebbe dovuto accertare concretamente se l'istanza presentata al Magistrato era identica, anche nella sua allegazione, all'istanza presentata al Consiglio dell'ordine degli Avvocati.
In conclusione la Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona in persona di altro Magistrato, il quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del giudizio di cassazione.
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