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Gratuito patrocinio: delibera di ammissione producibile anche nel giudizio di opposizione.

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Con l'ordinanza n. 2404/2024, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso in cui l'istanza di liquidazione sia stata rigettata per la mancata produzione della delibera di ammissione al patrocinio, il giudice, adito con opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an", e non può, perciò, ritenere tardiva la produzione di atti e documenti o preclusa l'allegazione delle informazioni necessarie ai fini della decisione da parte dell'interessato, in particolare considerando che gli effetti dell'amissione al gratuito patrocinio decorrono comunque dalla data in cui l'istanza è stata presentata e non dalla data di adozione della relativa delibera di ammissione.

La decisione è stata resa nell'ambito di un procedimento che ha visto come protagonista un legale, il quale aveva chiesto la liquidazione del compenso per la difesa di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di modificazione dei provvedimenti relativi alla separazione coniugale, riservandosi di produrre il provvedimento di ammissione in un secondo momento. 


Sia il giudice procedente che quello, successivamente adito, dell'opposizione avevano rigettato l'istanza: il giudice procedente per mancata produzione del provvedimento di ammissione del consiglio dell'ordine, quello dell'opposizione per tardiva produzione dello stesso.

I decidenti della Suprema Corte, dopo aver ricordato che gli effetti dell'amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n.115 del 2002, dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato), o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi (in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'ordine degli avvocati), e che la richiesta di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore deve, di regola, contenere l'istanza di ammissione al patrocinio, il provvedimento di ammissione, l'attestazione dell'iscrizione del richiedente nell'elenco degli avvocati patrocinatori e copia del provvedimento che chiude la fase o il grado del processo, ha, tuttavia, ritenuto che, qualora, come nel caso di specie, la richiesta sia presentata prima ancora che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati abbia provveduto sulla istanza di ammissione, con riserva di produrre il provvedimento ammissivo, il giudice competente ad effettuare la liquidazione, prima di pronunciare il proprio decreto, deve richiedere al difensore gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.  

Tale soluzione, conclude il provvedimento, si impone considerando che, se è vero che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo, in ogni caso è riconosciuto al giudice competente di provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione, non determinandosi alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per effetto della pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce.  

 

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