Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
I giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6302 dell' 8 giugno 2018, hanno stabilito che ai fini della individuazione del limite reddituale per ottenere il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si deve tener conto della indennità di accompagnamento che l'istante percepisce a causa della sua disabilità.
Fatto
Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Roma nel decidere l'opposizione proposta avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettava il ricorso proposto dall'imputato in quanto rilevava che, dalla documentazione allegata all'istanza, risultava la percezione di una indennità di accompagnamento che non era stata considerata ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare dell'istante.
Si rammenta che i soggetti richiedenti l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in base alla normativa di riferimento ( D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141), devono trovarsi nelle condizioni previste dalla legge e tra i requisiti richiesti, quello reddituale, rappresenta il requisito che più controverso che spesso ha ingenerato giudizi di contestazioni.
Avverso la decisione di rigetto dell'opposizione emessa dal GIP, veniva proposto, ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002. ricorso per cassazione .
Con i motivi del ricorso il ricorrente contestava la motivazione addotta dal Gip in ordine all'indennità di accompagnamento deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 3 e 79, d.P.R. 115/2002; art. 24, legge 8 novembre 2000 n. 32; art. 3, comma 3, legge 30 luglio 1990 n. 217 in relazione all'art. 360, n.3 cod. proc. civ.
Secondo la difesa il giudice sarebbe incorso in violazione di legge laddove ha considerato valutabile ai fini della determinazione del reddito l'indennità di accompagnamento.
Secondo la difesa del ricorrente con riferimento all'indennità di accompagnamento la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che si tratta di emolumenti non valutabili ai fini della determinazione del reddito (Sez. 3, n. 31591 del 01/07/2002, Rv. 222311).
Motivazione
I giudici della Quarta Sezione hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso afferente alla valutazione dell'indennità di accompagnamento. Gli stessi infatti richiamando un precedente arresto giurisprudenziale della stessa Corte ( Sez. 4, n. 24842 del 04/02/2015, Rv. 263720), hanno affermato che in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito, non si deve tener conto di quanto percepito dall'istante a titolo di indennità di accompagnamento, poiché tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte ai bisogni della persona disabile. Le somme percepite a titolo pertanto non rientrano nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Per tali motivazioni è stato disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.