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Sono tassabili le somme per risarcimento danni percepite dal contribuente a seguito di accordo transattivo?

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Riferimenti normativi: Art.6, c.2, T.U.I.R. - Art.1362 c.c.

Focus: Le somme riconosciute a seguito di un accordo transattivo e percepite dai contribuenti a titolo di risarcimento danni non sempre sono tassabili. È necessario, infatti, stabilire caso per caso se il risarcimento sia qualificabile come danno emergente o lucro cessante.

Principi generali: Il legislatore, quale norma di carattere generale, ha previsto all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.), che "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, (...), e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati". Ma la differenza tra le indennità tassabili e non tassabili non può prescindere dal concetto civilistico di risarcimento dei danni, di cui all'art.1362 c.c., nella duplice accezione di danno emergente e di lucro cessante.Lucro cessante è il mancato guadagno che il creditore avrebbe potuto realizzare se non  si fosse verificato il fatto dannoso (inadempimento o illecito). Danno emergente è la perdita economica nel patrimonio del creditore per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore.Sulla base del principio costituzionale dell'obbligo di concorrere alle spese  pubbliche in ragione della capacità contributiva e dei criteri di progressività su cui è improntato il sistema tributario (art.53 Cost.), si può affermare, in generale, l'assoggettabilità a tassazione del solo risarcimento dei danni derivante da capacità contributiva concepito come lucro cessante e non come danno emergente. 

Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n.14848 del 10 maggio 2022. La vicenda è scaturita dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria con cui erano state recuperate a tassazione Irpef per l'anno 2010, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute da un'Azienda sanitaria provinciale ai suoi dipendenti, dirigenti medici, a titolo di risarcimento del danno in esecuzione di un accordo transattivo. Accordo che era stato raggiunto a conclusione di una causa dinanzi al Tribunale del lavoro che aveva condannato l'Azienda sanitaria a risarcire ai dipendenti il danno derivante dalla violazione degli obblighi dell'art.52 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 2000, rimettendone la quantificazione ad un successivo giudizio. La Commissione tributaria provinciale si era pronunciata in senso favorevole al ricorso cumulativo dei predetti contribuenti. La sentenza era stata poi impugnata dall'Ente impositore dinanzi alla Commissione tributaria regionale che, invece, aveva accolto l'appello erariale. Di conseguenza i contribuenti hanno impugnato la sentenza di appello dinanzi ai giudici di legittimità per violazione e falsa applicazione degli artt.6 e 51 del T.U.I.R. Ciò in quanto la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto erroneamente che le somme erogate ai ricorrenti a titolo di perdita di "chance professionale" costituissero lucro cessante imponibile ai fini fiscali, nella specie a titolo di tassazione separata ex art.17, comma 1, lett.b), T.U.I.R., trattandosi di somme percepite in anni successivi a quelli di competenza, in base al disposto dell'art.6, comma 2, T.U.I.R. La Suprema Corte nel valutare il caso ha tenuto conto della natura del danno lamentato dai ricorrenti, dirigenti appartenenti ai ruoli "Medico e Veterinario", nei cui confronti l'Azienda sanitaria non aveva attivato il sistema prescritto dalla contrattazione collettiva che avrebbe consentito la corresponsione di cd. "compensi incentivanti" in base ai risultati raggiunti in relazione a programmi predeterminati. L'inadempimento contrattuale dell'A.S.L. era stato riconosciuto dal giudice del lavoro con conseguente diritto dei lavoratori al risarcimento del danno patito per effetto dell'inadempimento dell'ente che, non attivando percorsi professionali e obiettivi incentivanti, aveva determinato la perdita di chance di miglioramento professionale con ricadute economiche.

Come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione in materia di trattamento retributivo dei dirigenti, con la sentenza n.2462 del 31/01/2018, la retribuzione di risultato non è una voce automatica ma è soggetta, per ciascun dirigente, a determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, di cui al contratto collettivo. Nel caso di specie, la Corte ha chiarito che, poiché le parti avevano negoziato per transigere la vertenza di lavoro in atto, la somma attribuita <<per mancato accesso dei ricorrenti all'istituto della retribuzione di risultato a causa della omessa attivazione da parte dell'azienda di tale istituto>> ha natura risarcitoria. Il danno immediato e diretto, quindi, si configurava come danno emergente stante che non consisteva nell'immediata perdita di reddito ma nella mancata possibilità di conseguire una maggiore qualificazione professionale da cui in futuro sarebbe derivata anche una ulteriore potenzialità reddituale. Invece la Commissione tributaria regionale ha erroneamente trasposto il danno nella categoria del lucro cessante facendone derivare l'imponibilità. La Suprema Corte, in conclusione, ha accolto i ricorsi dei contribuenti in quanto ha ritenuto che la posta risarcitoria in questione non costituisce ristoro della immediata mancata percezione di redditi ma riparazione di un pregiudizio consistente nella perdita di chance professionali. Ha ribadito, quindi, il principio di diritto secondo il quale: «In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto».

 

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