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In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, relativamente alle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile (Cass. n. 24214 del 2018). Tale principio, tuttavia, vale solo se si tratta delle postazioni fisse e automatiche, le quali, in effetti, possono considerarsi legittimamente installabili, sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane, solo previa autorizzazione del prefetto.
Questo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 18560 del 9/06/2022 (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il Tribunale ha rigettato l'appello del Comune, proposto contro la sentenza del Giudice di pace che ha accolto l'opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 147, comma 8, del codice della strada, ossia circolazione oltre il limite di velocità fissato. L'infrazione è stata rilevata a mezzo autovelox lungo una strada extraurbana secondaria, gestito direttamente dagli agenti di polizia e nella loro piena disponibilità.
Il Tribunale ha affermato che il verbale di contestazione in esame è illegittimo perché in esso non sono stati riportati gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo, previsto dall'art. 4 della L. n. 168 del 2002.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione della SC
I Giudici di legittimità, innanzitutto, richiamano il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui quando sono comminate sanzioni amministrative per infrazioni concernenti il superamento dei limiti di velocità, accertate mediante autovelox (e quindi in deroga al diritto dell'utente alla contestazione immediata della violazione), affinché esse siano legittime, occorre che nel relativo verbale di accertamento siano indicati gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo senza presidio e di cui all'art. 4 della I. n. 168 del 2002. Ove tale indicazione manchi, si determina un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che lede il diritto di difesa dell'utente. Un vizio, questo, che non è sanabile in sede di opposizione atteso che le motivazioni che impediscono la contestazione immediata devono essere desumibili dal predetto decreto che relativamente alle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, deve individuare i tratti ove questa è ammissibile (Cass. n. 24214 del 2018). Ciò detto, occorre precisare che l'autorizzazione prefettizia è necessaria solo se le postazioni autovelox sono fisse e automatiche.
In punto, infatti, l'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. dalla L n. 168 del 2002, stabilisce […] che, mentre nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno e sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del prefetto che, previa selezione delle strade sulle quali procedere con il controllo a distanza, autorizzi la relativa installazione o utilizzazione. E tanto in considerazione del fatto che il decreto del prefetto ha la finalità di consentire, relativamente alle strade urbane a scorrimento e alle strade extraurbane, la possibilità di usare "senza presidio" apparecchiature automatiche per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità (Cass. n. 16622 del 2019, in motiv.; Cass. n. 776 del 2021, in motiv.). Ne consegue che ove gli apparecchi rilevatori della velocità siano utilizzati da agenti accertatori (Cass. n. 16622 del 2019), per il loro uso non occorre alcun decreto prefettizio (Cass. n. 776 del 2021). Che in queste ipotesi non occorre il decreto prefettizio, emerge dal comma 1- bis, lett. e), dell'art. 201 del codice della strada, in forza del quale la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo", "il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari".
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il ricorso del Comune è stato accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, è stata cassata con rinvio.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.