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Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco Speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici

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Fonti: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

Con sentenza n.170 del 14 settembre 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha analizzato i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici.

Nel caso sottoposto al Consiglio si è discusso circa la sussistenza in capo all'avvocato ricorrente dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco dall'art.23 L. n.247/2012. Il secondo comma dell'art.23 prevede che "Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale".

Analizziamo la vicenda sottoposta al Consiglio.

I fatti del procedimento

A seguito di esposto, il COA ha cancellato l'Avvocato ricorrente dall'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, ritenendo insussistenti i requisiti che, ai sensi dell'articolo 23 L. n.247/12, giustificano l'iscrizione del pubblico dipendente, ossia i requisiti di

  • autonomia,
  • indipendenza ed
  • estraneità all'apparato amministrativo dell'ente.

Questa carenza è stata ravvisata in conseguenza della subordinazione gerarchica dell'avvocato alla Segretaria generale dell'ente. 

 L'avvocato ha impugnato la delibera di cancellazione lamentandone l'illegittimità sostenendo possedere i requisiti stabiliti nell'art.23 della legge professionale. In particolare, la sussistenza del requisito di un ufficio legale dell'ente, costituito in forma stabile e autonoma sarebbe dimostrato dal suo inquadramento come "avvocato Responsabile dell'Avvocatura" che varrebbe a realizzare la condizione dello stabile inquadramento nell'ufficio.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Ricordando i principi contenuti nella norma che disciplina la possibilità per i Consigli territoriali di iscrivere gli avvocati dipendenti degli enti pubblici nell'apposito elenco speciale, il Consiglio ha affermato che l'iscrizione prevista dall'art. 23 della l. n. 247/2012 presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili:

  1. deve esistere, nell'ambito strutturale dell'ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unità organica autonoma;
  2. colui che richiede l'iscrizione deve svolgere l'attività professionale per la trattazione delle cause e degli affari propri dell'ente in via esclusiva;
  3. il dipendente avvocato deve essere stabilmente assegnato all'ufficio legale.

Inoltre, il Consiglio ha precisato che sono da considerare come corollari di questi principi le ulteriori circostanze costituite dalla "sostanziale estraneità del richiedente rispetto all'apparato amministrativo burocratico dell'Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione, allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell'esercizio della sua attività professionale" (cfr. Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 124 del 26 giugno 2021; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 26 agosto 2020; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 25 febbraio 2020).  

 Nel caso di specie il Consiglio ha rilevato:

  • l'assenza dell'autonomia intellettuale e tecnica dell'avvocato, in quanto nel contratto di lavoro dell'avvocato alle dipendenze della Provincia è previsto che "il Dirigente della struttura organizzativa cui è assegnato il dipendente esercita il potere determinativo dell'oggetto del presente contratto. Lo stesso dirigente esercita anche i poteri modificativi dell'oggetto del contratto attraverso l'assegnazione delle mansioni superiori nel rispetto della specifica disciplina prevista sia dal D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, che dai contratti collettivi";
  • la mancanza del requisito dell'esclusiva adibizione alla trattazione degli affari legali dell'ente, in quanto in almeno un caso l'avvocato ha operato quale componente del collegio disciplinare dell'ente. Sul punto il Consiglio ha precisato che l'avvocato-dipendente non può svolgere attività di qualunque genere, ivi comprese quelle di natura disciplinare nei confronti di altri dipendenti, anche perché non sarebbe a ciò legittimato, essendo egli titolare della rappresentanza dell'Ente solo nell'ambito del processo;
  • l'inesistenza di un ufficio legale stabilmente costituito e caratterizzato da autonomia. Infatti l'ufficio nel quale è stato impiegato il ricorrente appare inquadrato nello staff della Presidenza della Provincia, o comunque alle dipendenze del medesimo. Peraltro la posizione di indipendenza e di autonomia è risultata minata dalla revocabilità dell'incarico per eventuali mutamenti organizzativi ovvero per risultati negativi dell'attività.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Consiglio ha ritenuto che l'avvocato ricorrente non fosse in possesso dei requisiti di cui all'art.23 L n. 247 in quanto non gli è stata assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali della Provincia.

Conseguentemente il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso. 

 

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