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Questa casa non è un albergo.

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 E' arrivata da poco la decisione del Giudice che ha deciso di dare ragione all'anziana madre di 75 anni, che, decide di sfrattare da casa i due figli di quaranta anni che non volevano andare via dall'abitazione.

La signora stanca del comportamento dei propri figli, esasperata arriva al punto di fargli causa ed il Tribunale di Pavia le da ragione ordinando ai due figli di lasciare l'abitazione entro il prossimo 18 dicembre.

Ma ricostruiamo la vicenda.

Per anni la donna avrebbe cercato di convincere i figli a trovarsi una sistemazione, purtroppo inutilmente.

Difatti dopo i primi anni di convivenza serena, ad un certo punto le cose erano cambiate.

 La casa di Pavia è di proprietà della donna, rimasta a vivere lì insieme ai suoi due figli, dopo la separazione dal marito avvenuta ormai da molti anni.

La famiglia non ha particolari problemi economici, così dopo che i due ragazzi si erano diplomati alle scuole superiori decidevano di rimanere con la madre non riuscendo a trovare uno sbocco lavorativo.

Ad un certo punto però la donna comincia a non sopportare più questa situazione, i figli non contribuiscono alle spese di casa e nemmeno nelle quotidiane attività di cura e di pulizia.

Piuttosto, i figli complicano la vita dell'ormai anziana madre sporcando e rincasando a tarda notte.

La donna fa causa ai figli ed il Tribunale decide a suo favore affermando quanto segue: "superata una determinata età, il figlio non può più pretendere dai genitori il protrarsi dell'obbligo di mantenimento oltre limiti non più ragionevoli".

Ed ancora il giudice rileva che, la giurisprudenza in casi come questi è ormai chiara: raggiunta una certa età, un figlio non può pretendere l'obbligo di mantenimento.

I due quarantenni dovranno quindi lasciare la casa della madre e trovarsi una sistemazione.

D'altra parte questo non è il primo caso in cui i giudici si pronunciano in tal senso.

Così come per la giurisprudenza una volta dimostrata, con l'ingresso nel mondo del lavoro e in relazione alle normali condizioni di mercato, l'attitudine a percepire un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento.

Anche questo principio è stato più volte ribadito, ad esempio  da Cass. civ. con riferimento ad una fattispecie in cui la figlia dell'istante aveva lasciato il precedente lavoro a tempo indeterminato, per poi trovare un'occupazione a tempo determinato.

 

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