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Disabili a lavoro: tutto quello che bisogna sapere

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Inquadramento normativo: legge 104/1992 ; legge 68/1999

Diritto al lavoro: la legge 104/92 espressamente stabilisce che la Repubblica "garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione … nel lavoro …" (art. 1), prevedendo specifiche misure volte all'inserimento e integrazione sociale, che si realizzano mediante "misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati".

In tale ottica, il lavoratore disabile riceve una apposita tutela sia nella fase di accesso al lavoro (la legge 68/99 si occupa dell'inserimento lavorativo del disabile), sia nel corso del rapporto lavorativo (la legge 104/92 si occupa dei permessi e dei diritti spettanti al lavoratore pubblico e privato), sia durante la fase terminale dello stesso, favorendo il prepensionamento.

Quote di riserva: la legge 68/99 all'art. 4 prescrive l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati (ivi compresi i partiti politici, le organizzazioni sindacali e gli enti senza scopo di lucro) di riservare dei posti per i disabili, il cui numero varia a seconda del numero di dipendenti della sua grandezza: in particolare, è necessario assumere un lavoratore disabile se si hanno da 15 a 35 dipendenti, due lavoratori per un organico dai 36 ai 50, e il 7% del totale dei lavoratori quando si superano i 50 dipendenti.

Collocamento mirato: con questa locuzione si intendono tutta quella serie di strumenti che permettono un'adeguata valutazione della capacità lavorativa delle persone con disabilità al fine di stabilire una congruenza tra capacità, competenze possedute e posto di lavoro.

I beneficiari del collocamento mirato sono i disabili in età lavorativa con invalidità superiore al 45%, gli invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%, gli invalidi di guerra o per servizio, le persone non vedenti, sordi o muti.

Attraverso il collocamento mirato, i "comitati tecnici" – composti da esperti sociali e medico-legali – valutano le residue capacità lavorative del soggetto e definiscono gli strumenti necessari per il lavoro, predisponendo anche, in relazione ai posti di lavoro disponibili, le forme di sostegno da attivare (siano esse di eliminazione di barriere architettoniche che di relazione).

I servizi per l'impiego mirati, insieme ai servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, redigono e conservano le liste, programmano e attuano interventi specifici e provvedono all'avviamento al lavoro. 

 Procedura: per accedere agli strumenti del collocamento mirato, la persona deve avere una certificazione – rilasciata da una commissione per l'accertamento delle capacità lavorative residue operante in tutte le ASL – che attesti e descriva le capacità residue al lavoro.

Presso i Centri per l'impiego viene istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati, indicando per ciascun nominativo le capacità lavorative e le abilità, le competenze e le inclinazioni, il tipo e il grado di disabilità. I lavoratori disabili licenziati per giusta causa o per riduzione del personale mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento in azienda.

Le aziende che devono adempiere all'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, presentano richiesta presso i Centri per l'impiego; tutte le assunzioni possono essere fatte a chiamata nominativa attingendo sempre e comunque dall'elenco formato.

Per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, i datori di lavoro possono anche stipulare convenzioni con gli uffici competenti per la realizzazione di programmi mirati (i disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante convenzioni)

Concorsi pubblici: il disabile sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap; nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato deve specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 legge 104).

Assegnazione sede: il disabile con un grado di invalidità superiore ai due terzi (non è necessario, quindi il requisito della gravità) o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili; è, inoltre, riconosciuta la precedenza in sede di trasferimento a domanda (art. 21 legge 104, applicabile per le sole amministrazioni pubbliche).

Tali diritti, tuttavia, sono validi solo nell'ambito della stessa amministrazione o sede di appartenenza e sempre che esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta.

Permessi lavorativi: spettano a tutti i lavoratori dipendenti che siano stati riconosciuti disabili in situazioni di gravità (art. 3 comma 3 legge 104) e consistono in tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore, indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta. In caso di frazionamento, il limite massimo mensile di ore usufruibili va calcolato utilizzando il seguente algoritmo: (orario normale di lavoro settimanale / numero di giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

In alternativa ai tre giorni di permesso mensili, è possibile usufruire di permessi orari giornalieri (2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore), indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;

Trasferimento: ai sensi dell'art. 33 - comma 6 legge 104/92 (che si applica sia nel settore pubblico che privato) la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Nella scelta della sede di lavoro più vicina, il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale; il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisce, invece, un diritto incondizionato, nel senso che non è soggetto a verifica di compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa.

Prepensionamento: i lavoratori riconosciuti invalidi con percentuale pari o superiore al 74% possono richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, utile sia ai fini del diritto alla pensione che dell'anzianità contributiva.

Gli stessi lavoratori invalidi possono andare in pensione in anticipo, a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento di 41 anni di contributi (sia per gli uomini che per le donne) a condizione di avere almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Al fine del perfezionamento della suddetta anzianità contributiva il lavoratore può utilizzare anche la maggiorazione contributiva.

Gli invalidi con percentuale superiore all'80%, se iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti del settore privato e se in possesso di almeno 20 anni di contributi, possono anticipare l'età pensionabile (pensione di vecchiaia) a 55 anni e 7 mesi per le donne e a 60 anni e 7 mesi per gli uomini (d.lgs. 503/92). 

 

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