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Con la sentenza n. 30401 del 2018, la Corte di Cassazione affronta il tema del profitto nel delitto di autoriciclaggio al fine di quantificare la somma che può essere oggetto di confisca per equivalente.
Nel caso posto all'attenzione della Corte, il giudice per le indagini preliminari aveva ordinato un duplice sequestro, uno per equivalente per emissione di false fatture per operazioni inesistenti quale reato presupposto del delitto di autoriciclaggio e l'altro, sempre, per equivalente, ma per l'autoriciclaggio in sé.
Proposto riesame, il Tribunale riduceva il sequestro per il delitto tributario limitandolo alla sola somma evasa a titolo di imposta sul valore aggiunto, mentre confermava il provvedimento con riguardo al sequestro per l'autoriciclaggio.
Riteneva, sotto questo profilo, che la richiesta di riesame fosse infondata in quanto erano state sequestrate somme effettivamente transitate sui conti correnti dei sodali con modalità atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
L'imputato proponeva ricorso per cassazione contro il solo sequestro disposto per il reato di autoriclaggio.
Deduceva che, essendo già stato disposto il sequestro ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000 a fini di confisca, non poteva essere disposto un ulteriore sequestro ex art. 648 quater sulle stesse somme.
Ciò avrebbe rappresentato un illegittimo bis in idem, in quanto ad essere sequestrato era il medesimo valore due volte: prima come profitto del reato per emissione di fatture inesistenti e poi per l'autoriclaggio di quello stesso provento.
Quanto meno, sosteneva, sempre per lo stesso motivo, il tribunale aveva errato nel confermare il sequestro per autoriciclaggio di quelle somme che risultavano già oggetto del sequestro finalizzato a fini di confisca, ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 74/2000.
Ulteriormente chiedeva la censura della decisione in punto di quantificazione del profitto dell'autoriciclaggio.
La Corte, dopo aver brevemente ricostruito la vicenda da cui emerge il fumus del delitto di autoriciclaggio, come contestato, affronta la questione controversa della definizione della nozione di prezzo, prodotto e profitto del reato.
Il reato di autoriciclaggio si alimenta con il provento del delitto presupposto, ma deve essere qualcosa di ulteriore rispetto a quel profitto di cui l'agente ha già goduto.
Sintetizzando all'estremo, consiste nel prodotto, profitto o prezzo dell'impiego del provento del reato presupposto nelle attività economiche di cui è titolare l'autore del reato presupposto.
A conferma di questa impostazione, i giudici citano la ratio legis di introduzione della nuova fattispecie nel codice penale con la quale il legislatore ha voluto sterilizzare la possibilità per l'autore di reinvestire un provento di attività illecita e di inquinare il libero mercato, in coerenza quindi con la causa di non punibilità di cui al co. 4 (ovvero per l'utilizzo e godimento a fini meramente personali).
In ogni caso, anche prescindendo dalla natura di misura di sicurezza o sanzione accessoria – su cui il dibattito in dottrina e giurisprudenza non accenna ad acquietarsi –, non si può duplicare la somma confiscabile.
Diversamente, si finirebbe per sanzionare l'agente, in assenza di un vantaggio economico di derivazione immediata e diretta rispetto al reato di autoriciclaggio.
Così la Corte giunge ad enunciare il principio per cui "il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall'impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative."
La questione si sposta, quindi, ad individuare quale sia il prodotto o profitto del reato di autoriciclaggio quando il reato presupposto sia l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che dovessero essere sottoposte al vincolo di sequestro tutte le somme transitate su conti correnti dei sodali con le modalità atte ad ostacolare la loro provenienza delittuosa.
Al ricorrente però, osserva la Corte, così verrebbe sequestrata due volte la stessa somma, quella corrispondente al profitto di reato da fatture per operazioni inesistenti.
La decisione del Tribunale del riesame, quindi, è erronea, di talchè la Cassazione la annulla con rinvio ad altra sezione del Tribunale del riesame per un nuovo esame.
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Sono un giovane avvocato presso il foro di Siena.
Mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Siena nel 2015 in diritto penale amministrativo e responsabilità degli enti giuridici (d.lgs. 231/2001).
Presso lo stesso Ateneo ho conseguito il diploma presso la scuola di specializzazone per le professioni legali nell'estate del 2017.
La mia passione per i viaggi e per la tutela dei diritti, mi ha portato più volte in Africa al seguito di progetti di cooperazione internazione insiema alla mia famiglia.
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