Lo ha stabilito, con Sentenza n. 2210 ud. 17/09/2015, depositata il 20/01/2016, decidendo su una fattispecie di grave frode IVA, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8 settembre 2015 (Taricco, causa C-105/14), deve essere disapplicata la norma di cui all´ultima parte del terzo comma dell´art. 160 e del secondo comma dell´art. 161 cod. pen.. Di conseguenza, la Corte ha applicato a tale ipotesi la regola già prevista da dette disposizioni per i reati di cui all´art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., per effetto della quale il termine ordinario di prescrizione ricomincia a decorrere dopo ogni atto interruttivo.
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