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Niente abuso d´ufficio se attività ha natura privatistica, irrilevante concessione pubblica

I giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.13284 del 22 marzo 2018, hanno escluso la configurazione del reato di abuso di ufficio di cui all´art. 323 del codice penale, quando i soggetti interessati abbiano svolto attività di natura privatistica.

I Fatti
Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello che aveva confermato quella del giudice di primo grado che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati del reato di abuso di ufficio per intervenuta prescrizione, veniva proposto ricorso per cassazione con il quale si deduceva la violazione di legge penale sostanziale e processuale ex art. 606, comma 1 lett. b) e c) cpp.

Il difensore contestava che l´imputato rivestisse la qualifica di incaricato di pubblico servizio dato che la società X aveva sicuramente natura di soggetto privato e che il servizio di pulizia della aerostazione non rientrava tra quelli oggetto della concessione e restava quindi estranea alla regolamentazione della attività in forma pubblicistica. La presenza di una concessione non era poi da sola sufficiente a qualificare come pubblicistica l´attività concessa e l´attività di pulizia della aereostazione non era comunque ricompresa nelle attività oggetto di concessione.

Ragioni della decisione
I giudici della Sesta Sezione hanno ritenuto fondato il ricorso proposto e hanno annullato la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 620, comma 1 lett. a, perché il fatto non sussiste, con assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso.

I giudici di legittimità hanno rilevato che gli imputati, quali componenti del CdA della X sebbene avessero affidato alla Y spa l´appalto di pulizia della stazione aeroportuale, non potevano essere chiamati a rispondere del reato di cui all´art. 323 del cod. pen. in quanto come già deciso dalla stessa Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. 6 del 15/1/2010 n. 6427, Di Stefano, Rv 246141, nel caso di specie, va esclusa la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio degli imputati , alla stregua del componente di una azienda speciale aeroportuale che abbia come scopo sociale quello di (....) incrementare le attività turistiche e commerciali.

La Corte di legittimità ha fatto rilevare inoltre che la attività oggetto di concessione avente natura pubblicistica si doveva circoscrivere a quelle attività inerenti i servizi di cui al D.Lgs. n. 18/1999, con esclusione di tutte le altre attività di carattere commerciale come la pulizia dell´aerostazione alle quali va attribuita natura privatistica (così Cass. Sez. 6 1/6/2017 n. 38921, Helg, Rv 271106).

Secondo i giudici di legittimità la natura privatistica dell´attività svolta esclude la configurazione del reato di abuso di ufficio che potrà essere contestato solo a chi riveste la qualifica soggettiva di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi.
Si allega sentenza


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